Lesioni personali, ingiuria e minaccia: responsabilità penale e risarcimento danni
a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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bassano@tribunale.org
Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 26/2007 Sent. - n. 96/2007 R.G.
- Data del deposito 28.03.2007
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon, in funzione di Giudice Penale, alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di Elettra, omissis
LIBERA, PRESENTE
IMPUTATA
- del reato di cui all’art. 582 CP: per avere cagionato a Tizio lesioni personali nella specie trauma contusivo al braccio sinistro giudicate guaribili in giorni 3. in Bassano del Grappa in data 29.08.2005
- del reato di cui all’art. 594 CP: per avere offeso l’onore e il decoro di Tizio profferendogli le seguenti espressioni “schifoso, bastardo, sporco, ladro...”. In Bassano del Grappa il 29/08/2005
- del reato di cui all’art. 612 CP: per avere minacciato un male ingiusto a Tizio profferendogli seguente espressione “ti porto davanti al Giudice “. In Bassano del Grappa il 29/08/2005
Con l’intervento:
- del Pubblico Ministero, dott.ssa omissis
- dell’avv. omissis, difensore di fiducia dell’imputata
- dell’Avv. omissis, difensore della persona offesa Tizio, n. omissis a omissis, costituitosi parte civile, presente.
Le parti hanno concluso come segue:
- P.M.: chiede la condanna di Elettra alla pena di € 500,00 di multa per i capi A) e B); l’assoluzione ex 530/2° cc CP per il Capo B).
- L’avv. omissis (della parte civile): insiste per le richieste di cui al ricorso immediato con la condanna dell’imputata per tutti i capi d’imputazione, oltre al risarcimento dei danni nella misura che il Giudice riterrà equa.
- L’avv. omissis (dell'imputata): l’assoluzione totale, in particolare per i capi A) e C) perché il fatto non sussiste, per il capo B) perché non costituisce reato o perché non punibile ex art. 599.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Elettra veniva convocata a giudizio per rispondere dei reati ascrittile nella rubrica. All’udienza del 22.03.06, verificata l’impossibilità di giungere ad una risoluzione conciliativa, il Giudice apriva il dibattimento, ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti e rinviava per l’esame dei testi al 27.06.06 e successivamente al 29/11/06 per adesione dei difensori all’astensione indetta dall’Unione Camere Penali.
All’udienza del 29/11/06 venivano sentiti i testi Tizio - p.o., Nicea, Sempronia, Saffo, Terenzia, Caio e Sempronio. All’esito delle prove testimoniali il Giudice riteneva di sentire anche la teste Livia, indicata nel ricorso introduttivo, e rinviava per il suo esame al 7/3/07. All’odierna udienza del 7/3/2007, sentita la teste Livia, il Giudice invitava le parti a discutere e concludere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruzione dibattimentale è emersa la responsabilità dell’imputata relativamente ai soli reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p.
Invero Elettra, dopo aver fatto cadere degli oggetti (panni di carta sporchi) dal proprio appartamento, scendeva nei garages del condominio dove incontrava Tizio e nell’occasione, avendo egli provveduto a dare fuoco a detti panni, lo insultava e minacciava con un oggetto in mano, probabilmente una chiave.
Concordanti e precise sono risultate le testimonianze rese dalle signore Nicea, Sempronia, Saffo e Livia le quali hanno riferito di aver visto Tizio vicino al suo garage, mentre alcuni bimbi, tra cui sua figlia, giocavano in giardino, e la signora Elettra avvicinarsi ed insultarlo e minacciano con parole tipo “schifoso, maledetto, bastardo, sporco, ladro, te la farò pagare, ti rovino”. Lo stesso marito dell’imputata riferiva di aver sentito proferire le parole “matto, schifoso”, come pure il teste Caio (“matta, scemo”) e la teste Terenzia (“schifoso”). Appare evidente, quindi, che tutti i testi, sia dell’accusa che della difesa, hanno abbondantemente confermato le ingiurie proferite dall’imputata nei confronti del ricorrente, mentre solo le testi Nicea e Livia hanno riferito di aver sentito le frasi minacciose ‘ti rovino, te la farò pagare” a conferma dell’atteggiamento minaccioso riferito dalla stessa p.o.
Non appare rilevante o contraddittorio il fatto che gli altri testi non abbiano riferito di dette minacce atteso che, da un lato hanno dichiarato di essere sopraggiunti mentre la lite era già in corso (Terenzia, Caio, Sempronio), dall’altro perché erano lontani dal luogo in cui si è verificato il fatto e quindi, non in grado di percepire tutto quanto è stato detto, e infine perché non ricordavano tutte le parole proferite (Saffo, Sempronia).
Appare quindi essere stata raggiunta la prova piena in ordine ai reati di ingiuria e minaccia.
Risultano, infatti, provati sia l’elemento oggettivo dei reati, costituito per l’ingiuria nell’offesa all’onore e al decoro della persona presente e per la minaccia nel male futuro e ingiusto prospettato, nonché l’elemento soggettivo costituito, per entrambe le fattispecie, nel dolo generico.
In ordine al reato di cui all’art. 582 c.p. non appare certa la prova raccolta in dibattimento. Se è vero che alcuni testi hanno riferito di aver visto l’imputata colpire ad un braccio la p.o. con un oggetto, probabilmente una chiave, non risulta pienamente provato che detto gesto abbia concretamente cagionato lesioni Tizio.
Il certificato agli atti evidenzia che la p.o. è giunta in pronto soccorso il giorno successivo al fatto con una diagnosi di contusione al braccio sinistro con lieve escoriazione cutanea. Ora detta lesione non può con certezza essere ricondotta ai colpi inferti dalla Elettra, considerato che erano passate più di 24 ore dal fatto e che nessun teste ha riferito eventuali lamentele espresse da Tizio subito dopo i colpi subiti. Sul punto vi è solo la deposizione della stessa p.o. che tuttavia, non può essere assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, in assenza di un’indagine positiva circa la sua attendibilità, atteso l’interesse di cui è portatrice (Cass. 38294/2004). Nel caso di specie quanto dichiarato dalla stessa non trova, infatti, alcun riscontro negli altri elementi probatori raccolti.
Se da un lato, quindi, non vi è la prova certa del reato di lesioni dolose per carenza di elementi probatori circa la sussistenza del fatto, dall’altro è stata raggiunta la prova piena in ordine al reato di minaccia ed ingiuria.
Va, quindi, dichiarata la penale responsabilità dell’imputata in ordine ai fatti delittuosi di cui ai capi b) e c) allo stesso ascritti mentre in ordine al capo a) va assolto perché il fatto non sussiste.
Ciò posto, concesse le attenuanti generiche, vista l’incensuratezza dell’imputata, considerata la continuazione fra i reati commessi, ex art. 81 c.p., trattandosi di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ritenuto più grave il reato ex art. 594/1° co c.p. rispetto al reato ex art 612/1° co c.p., consegue, per Elettra, la condanna alla pena che appare congrua, ex art. 133 c.p., di €220,00 di multa (p. b. €258,00, diminuzione ex art. 62 bis c.p. €172,00, aumento ex art. 81 c.p. €220,00), oltre al pagamento delle spese processuali relativamente ai reati per cui è stata condannata ex art. 535/1° co c.p.p.
Quanto alle richieste civilistiche, si rileva che, conseguentemente alla responsabilità penale dell’imputata, vi è la condanna della stessa al risarcimento dei danni morali consistenti nella sofferenza psicologica patita da Tizio e che si ritiene equo quantificare in €800,00 tenuto conto dei pesanti epiteti proferiti e delle minacce commesse che hanno costretto la p.o. a risalire a casa visibilmente scosso (“con la faccia sbiancata” - teste Nicea).
L’imputato, altresì, va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio liquidate, in via equitativa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
Visti gli artt. 533 e 535 cpp
DICHIARA
Elettra responsabile dei reati di cui ai capi B) e C) dell’imputazione e per l’effetto, ritenuta la continuazione fra i reati contestati ex art. 81/1° co CP, stante l’unicità del disegno criminoso, ritenuto più grave il reato ex art. 594 CP, concesse le attenuanti generiche, la
CONDANNA
Alla pena di € 220,00 di multa;
Visto l’art. 538 cpp
CONDANNA
L’imputata al risarcimento dei danni a favore del ricorrente Tizio, liquidati in € 800,00 oltre alle spese di costituzione che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge;
Visto l’art. 530/2° co CPP
ASSOLVE
Elettra dal reato di cui al capo A) dell’imputazione.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali relativamente ai reati ex artt. 594 e 612 CP.
Dichiara la pena interamente estinta per effetto di indulto ex lege n°241/06.
Bassano del Grappa, 7 marzo 2007
Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon
Il Cancelliere B3 Barbara Tosin