a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 204/2008 Sent. - n. 1428/2007 R.G.
n. 886 Cron.- n. 75/2008 Rep. - Data del deposito 22.02.2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1428/07 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 24.06.2007 n. reg. cron. Uff. Giud. di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il 23.10.2007
DA
Alfa, omissis
ATTRICE
CONTRO
Tizio, omissis
CONVENUTO
OGGETTO:pagamento somma.
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:
Nel merito: Accertarsi e dichiararsi che la ditta Alfa S.p.A. va creditrice della somma complessiva di €1.911,87 nei confronti del sig. Tizio e condannare quest’ultimo al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture al saldo effettivo, a favore dell’attrice e, comunque, nei limiti del Giudice adito. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.06.07, ritualmente notificato per compiuta giacenza, l’Alfa spa conveniva in giudizio il Tizio per l'udienza del giorno 26.10.07 per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di €1.911.87 quale corrispettivo alla stessa dovuto a fronte di bollette/fatture scadute il 31.07.06, 17.07.06, 27.05.06. 20.03.06, 3.10.05 agli atti.
Esponeva la parte attrice che, nonostante i solleciti inviati, tra cui la racc. a. r. del 14.2.07, parte convenuta non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto.
lnstaurato il giudizio, previa ammissione della prova richiesta, la causa veniva rinviata per l’escussione del teste all’11.01 08 e all'8.2.08 in cui veniva sentito il teste V.A.. Quindi il procuratore attoreo precisava le conclusioni come in atti e discuteva oralmente la causa. La causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Nel corso dell’istruttoria parte attrice ha provato la fondatezza della propria richiesta, con prove documentali in premessa indicate e audizione teste.
Quest’ultimo in particolare ha confermato gli importi di cui alle fatture e il fatto che mai sono state saldate.
Alla luce di tali considerazioni ne consegue che il sig. Tizio dovrà adempiere alla propria obbligazione, rifondendo anche, quale soccombente, le spese del presente giudizio, liquidate in via equitativa, come in dispositivo, nonché gli interessi legali a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e comunque non oltre la competenza del Giudice adito.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
Il Giudice:di. Pace, definitivamente pronunciando, nella causa civile come in epigrafe descritta, così decide:
1) ACCERTATO che la ditta Alfa SPA è creditrice nei confronti di Tizio della somma di €1.911,87;
ACCOGLIE la domanda proposta dalla ditta attrice, con atto di citazione in premesse indicato;
2) CONDANN A conseguentemente il convenuto al pagamento in favore della ditta Alfa SPA della somma di €1.911.87 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo e, comunque, entro la somma di €2.582,28, nonché delle spese di giudizio che liquida in € 900.00 oltre IVA e C.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bassano del Grappa. lì 22.02.08.
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
Avv.Elisabetta Bastianon