a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n.205/2008 Sent. - n. 67/2008 R.G.
n. 887 Cron.- n. Rep. - Data del deposito 22.02.2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.67/08 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 09.11.2007 n. reg. e depositato in Cancelleria il 09.10.2008
DA
Cesare, omissis
ATTORE
CONTRO
Nicea, omissis
CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento somma.
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:
1. In via preliminare voglia l’Ill.mo Giudice adito accertare che la signora Nicea è debitrice nei confronti di Cesare per prestazioni professionali maturate nella fase di separazione tra i coniugi di cui in premessa della residua somma di €774,35 nonché a quelle dell’atto di citazione notificato alla convenuta in data 10.04.07 che in via equitativa si quantificano in €200,00 o nella cifra maggiore o minore ritenuta in corso di causa;
2. Condannarsi conseguentemente la convenuta a pagare in favore di Cesare della residua somma di €773,35 nonchè a quelle dell’atto di citazione notificato alla convenuta in data 10.04.07 che in via equitativa si quantificano in €200,00 o nella cifra maggiore o minore ritenuta in corso di causa oltre agli interessi legali dal 6.12.06 fino al saldo effettivo e comunque entro la competenza del Giudice adito. Il tutto con vittoria di spese generali 12,50% diritti e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.11.07, Cesare conveniva in giudizio la signora Nicea al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 774,35 quale residuo importo a fronte dell’attività professionale svolta in suo favore e relativa alla causa di separazione coniugale nonché alla somma di €200,00 per aver azionato un primo procedimento penale con la notifica del mero atto di citazione, poi abbandonato per il pagamento di alcuni acconti.
All’udienza dell'11.01.08, parte convenuta non si costituiva e il Giudice ne dichiarava la contumacia.
In tale udienza il procuratore attoreo chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza dell’8.2.08 venivano precisate le conclusioni come sopra riportate, si discuteva la causa che veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta seppur in parte nell’ammontare.
La vertenza riguarda un credito professionale vantato da Cesare a fronte dell’attività espletata in favore di parte convenuta in fase stragiudiziale per una controversia coniugale.
Parte convenuta mai si è costituita per eccepire la fondatezza della istanza attorea.
E’ onere tuttavia di questo Giudice analizzare, a prescindere dalla contumacia della signora Nicea se le pretese creditorie di parte attrice siano fondate o meno.
Analizzando la documentazione in atti si rileva che parte convenuta e il suo stesso difensore abbiano ricevuto la parcella relativa alla prestazione sopra specificata e che nessun tipo di contestazione sia stata attivata tant'è che risultano versati due acconto per un importo complessivo €500,00.
Tuttavia, in ordine alle spese sostenute per il primo atto di citazione, si ritiene che le stesse non possano essere liquidate atteso che la mancata prosecuzione del procedimento è stata una libera scelta dell’attore, seppur a fronte del versamento di alcuni acconti parte della convenuta.
Alla luce di dette considerazioni, consegue, quindi, che parte convenuta dovrà adempiere alla propria obbligazione consistente nel pagamento della residua somma di €774,35, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate in via equitativa, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda istanza ed eccezione, nella causa civile come in epigrafe descritta, così decide:
- Accertato il credito vantato da Cesare nei confronti di Nicea nella residua somma di € 774,35;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di €774,35, oltre interessi legali dal 9.11.07 al saldo, nonché delle spese del presente giudizio che liquida in €300,00, oltre IVA e C.P.A, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 22.02.08
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
D.ssa Orsolina Caretta Avv Elisabetta Bastianon