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Compentenza per materia del Giudice di Pace in relazione ad impugnazione di delibera condominiale per l’accertamento delle modalità d’uso dei servizi condominiali
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 26.02.2007 n.222

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 222/2007 Sent. - n. 1325/2006 R.G.

n. 1163 Cron.- n. 119/2007 Rep. - Data del deposito 01.03.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1325/06 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione notificato il 09.10.2006 n. reg. cron. Uff. Giud. di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il 27.11.2006

DA

Sempronio, omissis

ATTORE

CONTRO

Gamma, omissis

CONVENUTO

OGGETTO:annullamento delibera condominiale.

CONCLUSIONI DELL’ATTORE:

Si chiede che il GdP “1) respinga l’eccezione di incompetenza avanzata da Gamma e disponga la prosecuzione del giudizio; 2) nella denegata ipotesi in cui dovesse pronunciare la propria incompetenza disponga almeno la compensazione delle spese di lite alla luce della scasità dell’attività processuale condotta”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:

“Si insiste per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito formulata in via preliminare ed assorbente in sede di comparsa di costituzione e risposta”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 9.10.06, ritualmente notificato, il signor Sempronio conveniva in giudizio Gamma all’udienza del giorno 1.12.06 per sentir dichiarare l’annullamento della delibera condominiale del 27.07.06 con cui veniva espresso voto contrario alla realizzazione dei lavori richiesti dall’attore per il proprio immobile, consistenti nel mutamento di destinazione d’uso del ripostiglio in wc. Asseriva l’attore che detti lavori erano finalizzati al buon esito del contratto di locazione con l’agenzia Immobiliare I. e di aver già ottenuto l’autorizzazione da parte del Comune. Invocava quindi l’art. 1122 c.c. ritenendo che il cambio di destinazione non recava alcun danno alle parti comuni e gli artt. 1138 e 1139 c.c. sostenendo che, con detta decisione, veniva impedito all’attore di utilizzare un bene comune costituito dalle tubature e dall’impianto idrico e fognario con ciò restringendo e menomando il diritto del condomino. Riferiva poi che la normativa regionale e comunale imponeva la realizzazione di un wc. Infine si riservava di richiedere i danni conseguenti alla mancata possibilità di aumentare il canone di locazione in assenza del wc.
Alla suddetta udienza si costituiva il convenuto contestando le asserzioni attoree ed eccependo in via preliminare l’incompetenza per materia del GdP adito rilevando che l’art. 7 c.p.c. attribuisce al GdP solo la competenza per cause relative alla misura e alla modalità d’uso dei servizio di condominio di case. Nel merito asseriva che il mutamento di destinazione d’uso avrebbe comportato uno svilimento dell’ingresso condominiale con un andirivieni nell’androne del condominio e conseguente modifica in senso negativo del decoro dell’intero condominio. Invocava quindi lo stesso regolamento condominiale in cui è fatto divieto al condomino di effettuare qualsiasi modifica o innovazione nelle parti comuni menomando l’igiene, la statica e il suo aspetto architettonico interno ed esterno. Respingeva poi ogni richiesta danni dal momento che l’attore era a conoscenza di detta situazione sin dal 1962.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sollevata questione di incompetenza, all’udienza dell’27.01.07. Le parti, quindi, precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta a sentenza con termini per il deposito di note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di incompetenza per materia di questo Giudice non appare fondata e per i seguenti motivi non va accolta. In base all’art.7, 3^ c. n. 2) c.p.c., analizzando la domanda formulata da parte attrice si evince che il contenuto della stessa riguarda proprio l’accertamento delle modalità d’uso dei servizi condominiali, in particolare dell’atrio condominiale.

Infatti la delibera qui impugnata nega all’attore di poter utilizzare diversamente l’atrio condominiale rispetto a quanto ha fatto finora. All’attore, infatti, è già pacificamente riconosciuto il diritto di godere di tutte le parti comuni del condominio, tra cui appunto l’atrio per accedere alla stanza attualmente adibita a deposito ma viene negato allo stesso il diritto di utilizzare diversamente detto atrio. In sostanza il condominio non nega all’attore il diritto all’uso dell’atrio condominiale ma lo limita all’esercizio sinora svolto e cioè al solo scopo di recarsi in detto deposito e non in un wc. Non viene pertanto contestato in tutto in parte il diritto di comproprietà dell’attore o radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune (Cass. 11861/05) ma limitato detto diritto all’esercizio che è stato svolto sinora. Non è stato negato o inibito all’attore di utilizzare l’atrio condominiale in radice ma di utilizzarlo con le modalità attuali, solo per recarsi un un ripostiglio.

Nel caso di specie, pertanto, non si controverte circa l’esistenza stessa del diritto del condomino a fruire dell’atrio e delle fognature e servizi fognari (Cass. 17660/04) ma sugli aspetti qualitativi e quantitativi di detto esercizio.

Il caso di specie, ad avviso di questo Giudice, riguarda i limiti qualitativi e/o quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate nel rispetto delle parità di godimento (Cass. 2402/99). Infatti per costituire il bagno in una parte dell’attuale deposito non viene aperto alcun vano verso l’atrio comune e pertanto non si è nell’ambito della tutela, ex art. 1102 c.c. del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio (cass., ordin. 21.04.05 n. 8376), per la cui causa sarebbe competente il Tribunale.

Sono, infatti escluse dalla competenza del Giudice di Pace, dette cause e quelle cause in ci si controverta circa l’esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune (Cass. 17660/04).

Pertanto l’eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta non merita accoglimento, ritenendo competente il Giudice di pace adito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

in parziale decisione

- Rigetta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta;

- rimette la causa a ruolo e fissa l’udienza del 12.04.07 ore 9,30 per la prosecuzione della causa ex art. 320 c.p.c. con termine per il deposito di memorie per definitive istanze istruttorie fino al 28.03.07 e per eventuali repliche fino all’udienza stessa;

- spese della presente fase di giudizio al definitivo.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 26.02.07

Il Giudice di Pace

Avv.Elisabetta Bastianon

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