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Opposizione a verbale di contestazione elevato ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S.
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 08.02.2008 n.206

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 206/2008 Sent. - n. 1387/2007 R.G.

n. 888/08 Cron.- n. Rep. - Data del deposito 22.02.2008

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1387/07 R.G. promossa con ricorso depositato in questa cancelleria il 16.10.07

DA

Caio,omissis

OPPONENTE

CONTRO

Unione dei Comuni del Marosticense, omissis

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

In punto: opposizione al verbale n.166/V/07

CONCLUSIONI DELL’ OPPONENTE:

Annullamento del pagamento e del verbale.

CONCLUSIONI DELL’ OPPOSTA:

Rigetto del ricorso in predicato e la conferma dell’accertamento per carenza delle motivazioni addotte con l’applicazione della sanzione pecuniaria indicata nel verbale di contestazione. Resta intesto che nè al ricorrente né al conducente dichiarato nel ricorso vengono detratti i 6 punti (12 nel caso di neopatentato) dalla patente di guida ne’ viene segnalato il suo nominativo per la sospensione della patente in caso di recidiva nell’arco di 2 anni.

In via subordinata: nel caso il signor Giudice accolga le giustificazioni presentate dal ricorrente e riconosca la sua buona fede propendendo per l’annullamento del verbale si darà atto di quanto riportato nel ricorso procedendo conseguentemente alla decurtazione di 12 punti sulla patente di C.L. (all’epoca dell’infrazione commessa 20.06.07 ancora neopatentata) e alla segnalazione della stessa per eventuale recidiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Caio proponeva opposizione avverso il verbale in oggetto elevato ai sensi dell’art. 126 bis CdS asserendo di aver dato incarico alla conducente di comunicare i dati della stessa e avendo pagato la sanzione pecuniania riteneva di non avere altri obblighi. Con decreto del 17.10.07 questo Giudice provvedeva a sospendere provvisoriamente il verbale impugnato fissando l’udienza per la comparizione delle parti al 7.02.07, rinviata d’ufficio all’8.2.08.

All’odierna udienza compare il ricorrente il quale insiste per l’accoglimento del ricorso attesa la sua buona fede.

Il V.Com, C. per l’amministrazione opposta, riportandosi a quanto dedotto in comparsa insiste per dette istanze.

Il Giudice, dopo discussione, trattiene la causa a sentenza e di questa legge il dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente veniva contravvenzionato ex art. 126 bis in quanto ha omesso di fornire entro 30 giorni le generalità del conducente responsabile della violazione.

In effetti Caio non ha neppure inviato una lettera attestante l’impossibilità di risalire all’effettivo conducente, dando per scontato che la conducente avesse comunicato ella stessa i propri dati ai verbalizzanti.

Attesa la palese negligenza del ricorrente il quale, come obbligato in solido, per Legge, deve, oltre a pagare la sanzione pecuniaria anche comunicare i dati del conducente o i giustificati motivi che rendono impossibile detta comunicazione, il verbale appare correttamente elevato.

Il ricorso non può pertanto essere accolto atteso che il ricorrente ha omesso del tutto di comunicare quanto prescritto dall’art. 126 bis CdS e considerato che nel verbale principale era espressamente indicato l’obbligo di comunicare i dati del conducente.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendoci stata difesa tecnica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione

- rigetta l’opposizione di cui al ricorso depositato da Caio;

- condanna il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione opposta la somma di €250,00;

Nulla sulle spese di causa.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 8.02.08

Il Giudice di Pace

Avv. Elisabetta Bastianon

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