Risarcimento danno morale ex art. 2059 c.c. a seguito di ingiuria - Esimente ex art. 599 c.p.
a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 141/2008 Sent. - n. 1270/2006 R.G.
n. 563 Cron.- n. 54/2008 Rep. - Data del deposito 07.02.2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1270/06 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 31.08.2006 n. reg. cron. Uff. Giud. di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il 16.11.2006
DA
Tizio, omissis
ATTORE
CONTRO
Elettra,omissis
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno
CONCLUSIONI DELL’ATTORE:
Condannarsi la convenuta ex art. 2059 c.c. al pagamento della somma di € 2.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa entro i limiti di competenza del Giudice adito e ciò per quanto in premessa. In ogni caso spese e onorari di lite interamente rifusi.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: Respingersi da domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto in ogni caso accertato e dichiarato che il sig. Tizio ebbe ad offendere l‘onore e il decoro della signora Elettra per le ragioni e i fatti di cui in premessa, condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla sig. Elettra che si quantificano in € 2.500,00 o in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque entro la competenza del giudice adito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio Elettra all‘udienza del giorno 14.11.06 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti ex art. 2059 c.c.. Esponeva la parte attrice che a causa di contrastanti e difficili rapporti con i fratelli per una servitù di acquedotto il 13 giugno 2006 mentre l’attore irrigava il proprio fondo usufruendo del proprio turno a causa della chiusura con un lucchetto alla paratia della canaletta che ostacolava l’irrigazione alla sorella, ebbe un diverbio con il fratello F. In quell’occasione interveniva la convenuta ingiuriando con frasi insinuanti la sua pazzia. Instaurato il giudizio, parte convenuta si costituiva non solo contestando le richieste di parte attrice ma anche chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni morali a seguito del comportamento ingiurioso tenuto dall’attore. La causa veniva rinviata per tentare la conciliazione al 25.1.07 e al 2.2.07 in cui veniva esperito invano il tentativo di conciliazione. La causa veniva rinviata ex art. 320 cpc al 12.04.07. A scioglimento della riserva venivano ammesse le prove orali ritenute rilevanti e fissata allo scopo l’udienza del 7.06.07. Venivano sentiti i testi Z. L. C. A. all’udienza del 28.09.07 e, ritenuta la causa sufficientemente matura la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.11.07, In detta udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate, discutevano la causa che veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea così come la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta non meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Dall’ istruttoria escussa ma anche dalla stessa ammissione delle parti in causa è emerso che il 13 giugno 2006 l’attore si era recato presso il proprio fondo per procedere alla irrigazione. In quell’ occasione incontrava il fratello F. e sua moglie, l’odierna convenuta e ne nasceva un diverbio. Appare pacifico che tra le parti, a causa di discussioni e contrasti per il diritto alla irrigazione, vi fosse già un clima poco pacifico e infatti entrambi si sono reciprocamente attaccati con toni e parole poco gentili.
Non appare rilevante nel caso di specie, attesa la lunga diatriba tra i fratelli (e inevitabilmente tra i rispettivi consorti), chi avesse provocato o offeso per primo. Risulta evidente che entrambi si siano reciprocamente insultati con frasi ed epiteti offensivi. Si osserva che l’art. 599 c.p. prevede al 1° comma la non punibilità degli offensori quando le offese sono reciproche. La reciprocità non postula la contemporaneità delle offese ne è necessaria alcuna proporzione. Si ritiene che ciascuna offesa sia pena dell’altra. Nel caso di specie non appare ragionevole risarcire l’uno o l’altro per l’ingiuria proferita in quanto non appare giusto punire colui che ha risposto all’ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito e non è altrettanto giusto punire colui che ha ingiuriato per primo perché con l’ingiuria ricevuta ha già subito una pena. Atteso che il risarcimento richiesto da ambo le parti consegue solo ad una condotta penalmente rilevante, ex art. 2059 cp, ritenuto per i motivi di cui sopra che entrambe le condotte tenute dalle due parti in causa non siano punibili, vanno conseguentemente rigettate entrambe le istanze formulate.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
Definitivamente pronunciando, nella causa civile come in epigrafe descritta, così decide:
1) accertata la non punibilità di entrambe le condotte tenute dall’attore e dal convenuto
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice così come quella formulata da parte convenuta
3) Spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 7.02.08
Il Cancelliere – B3 Il Giudice di Pace
Cav. Italo Bettiati Avv. Elisabetta Bastianon
Depositato in Cancelleria
Il 07 febbraio 2008