a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 368/2007 Sent. - n. 1430/2005 R.G.
n. 1822 Cron.- n. 112/2002 Rep. - Data del deposito 03.04.2007
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1430/05 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 12.08.2005 e depositato in Cancelleria il 23.11.2005
DA
Alfa, omissis
ATTORE
CONTRO
Beta, omissis
CONVENUTA
E CONTRO
Gamma, omissis
CONVENUTA
IN PUNTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL’ATTORE:
Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria del caso, condannare la ditta Beta e la compagnia Gamma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in solido tra loro e ciascuno per il titolo che è proprio in favore della ditta Alfa, ut sopra rappresentata e difesa la somma complessiva di euro 4.562,90 (quattromilacinquecentosessantadue/90) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, iva in quanto e se dovuta, il tutto entro la competenza per valore dei Giudice adito. Spese diritti e onorari interamente rifusi oltre iva ed accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA BETA:
Accertata e dichiarata la responsabilità di Tizio nella causazione del sinistro di lite, ritenuta la responsabilità ex art.2054 c.c. della convenuta Beta assicurata con la compagnia Gamma condannarsi quest’ultima a tenere indenne la convenuta Beta di tutte le somme che saranno riconosciute all’attrice per capitale, interessi rivalutazione monetaria e spese legali. Con al condanna della Gamma alla rifusione delle spese legali sostenute dalla deducente.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA GAMMA:
Nel merito e in via principale: respingere allo stato la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con integrale rifusione delle spese di lite ivi comprese spese generali 12,5% su diritti ed onorari oltre accessori di legge. In subordine: in ipotesi di ritenuto accadimento del sinistro de quo, dichiarare essersi verificato lo stesso per fatto e colpa concorrente paritaria o diversa nei modi e termini ritenuti di giustizia imputabile a condotta del sig. Caio Ridimensionare e ridurre di conseguenza le pretese di risarcimento danni avanzate dall’odierno attore nell’ammontare che sarà determinato secondo giustizia in base alle risultanze che emergeranno nel corso del presente giudizio e voci accessorie di danno se ed in quanto ritenute degne di riconoscimento in quanto documentate e comprovate. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite od in subordine loro compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta Alfa conveniva in giudizio Beta e la compagnia Gamma al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il giorno 17.2.04 in Rosà. Sosteneva parte attrice che la causazione di detto sinistro era attribuibile in via esclusiva al conducente dell’autocarro Mercedes, il quale, fermo ad un passaggio a livello, distrattamente retrocedeva andando ad urtare la Volvo dell’attrice. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni materiali patiti nella misura di € 4.562,90, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. All’udienza del 25.11.05 si costituivano i convenuti. La Beta confermava la dinamica così come descritta dall’attore e chiedeva di condannare conseguentemente la compagnia Gamma al pagamento di quanto dovuto oltre alle proprie spese legali. La Gamma contestava, invece, la dinamica del sinistro descritta dalle parti, dubitando sulla geniunità del sinistro e ritenendo che possa trattarsi piuttosto di un tamponamento provocato da parte attrice anche sulla base dei danni riportati dai veicoli. La causa veniva rinviata ex art. 320 c.p.c. all’udienza del 3.2.06 e, a scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva CTU ricostruttiva ed estimativa fissando per il giuramento dell’ ing. Girardi,l’udienza del 10.3.06. Il CTU prestava, quindi, giuramento e la causa veniva rinviata per esame della perizia al 14.07.06 e, stante l’adesione allo sciopero al 22.09.06, al 26.10.06 e d’ufficio al 24.11.06. Attesa la richiesta di convocazione del CTU chiarimenti, il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura la rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione all’udienza dell’ 11.01.07. In detta udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e il Giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli elementi probatori raccolti in causa, appare evidente che il sinistro de quo sia stato causato dalla esclusiva condotta colposa del Tizio. Il modulo CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, non lascia adito a dubbi. La constatazione amichevole, quando è sottoscritta dai conducenti coinvolti nel sinistro e completata in ogni sua parte, come nel caso di specie, ha valore probatorio rilevante e superabile solo con prova contraria. Essa assume valore di confessione stragiudiziale producendo i medesimi effetti della confessione giudiziale (Cass. 2659/03). Anche se fosse liberamente apprezzabile dal Giudice, ai sensi dell’art. 2735 c.c., non vi è motivo di ritenere che la stessa non rappresenti i fatti così come sono accaduti. Solo se si fossero offerti elementi o prove tali da dimostrare che il sinistro si è verificato con modalità diverse da quelle indicate nel modulo CAI, questo Giudice avrebbe valutato diversamente la responsabilità nella causazione dell’incidente de quo. Ma la stessa perizia espletata ha integralmente confermato la dinamica così come emersa da detto modulo. In sostanza il veicolo della Beta indietreggiava in prossimità di un passaggio a livello chiuso, probabilmente anche a causa di un dosso ivi esistente, colpendo l’auto dell’attore che lo precedeva (“i danni subiti dalla Volvo sono perfettamente compatibili con la dinamica sopra descritta”- perizia pag. 18). Non trova pertanto alcun fondamento nè conforto probatorio la tesi della compagnia assicuratrice convenuta, secondo cui il sinistro non sarebbe genuino. Altrettanto infondata e irrilevante è la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti, considerato che nella stessa perizia sono riportate le osservazioni dei periti di parte a cui l’ing. Girardi ha già dato compiuta risposta, ribadendo integralmente le proprie conclusioni.
Alla luce ditali considerazioni appare evidente che la responsabilità sia attribuibile in via esclusiva al conducente del mezzo Mercedes, non essendo emerso alcun tipo o grado di responsabilità in capo al conducente del veicolo attoreo. In ordine al quantum si osserva quanto segue. Dalla perizia si evince che i danni riportati dal veicolo attoreo ammontano ad € 3.993,44, non potendo conteggiarsi l’IVA, essendo il danneggiato una società che può detrarre l'IVA. A detta somma va aggiunta la spesa di recupero del mezzo, quantificata, secondo le tariffe applicate al caso di specie in € 100,00 e il danno da fermo tecnico, quantificabile in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., considerato che la durata della riparazione è stata di 3,5 giorni, in € 100,00. I convenuti, pertanto, in solido, tra loro, dovranno risarcire all’attrice la somma di € 4.293,44, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 17.02.04 al saldo. In base al principio della soccombenza, gli stessi dovranno rifondere alla società attrice le spese di lite, liquidate come in dispositivo. Nulla va disposto in ordine alla richiesta formulata dalla convenuta Beta di essere tenuto indenne dalla Compagnia assicuratrice, considerato che ciò appare superato con la L.990/69 (art. 18). Tuttavia la convenuta Gamma ai sensi dell’art. 1917 c.c. dovrà rifondere alla Beta le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avendo dovuto difendersi autonomamente, atteso il comportamento di “mala gestio” tenuto dalla compagnia in ordine alla richiesta di risarcimento danni proposta dall’attrice. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: Accertata l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo a Tizio, accertato che i danni subiti dall’attrice ammontano alla complessiva somma di € 4.293,44, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla società Alfa nella somma di € 4.293,44 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal 17.2.04 al saldo effettivo. Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che vengono liquidate in € 2.700,00, oltre ad accessori, se dovuti, come per legge.
Condanna, altresì, la Gamma a rifondere alla Beta le spese di lite che vengono liquidate in € 2.260,00, oltre ad accessori, se dovuti, come per legge.
Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, spese di CTU.
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 03.04.07.
Il Giudice di Pace Avv.Elisabetta Bastianon
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta