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Opposizione a contravvenzione elevata ex art. 1/1 D.Lgs. 223/01
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 08.02.2008 n.199

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 199/2008 Sent. - n. 692/2006 R.G.
n. 870 Cron.- n. n.d. Rep. - Data del deposito 20.02.2008

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.692/06 R.G. promossa con ricorso depositato in questa Cancelleria il 04.07.2006

DA

Tizio, omissis

OPPONENTE

CONTRO

A.VE.P.A., omissis

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all’ordinanza ingiunzione n.21 del 30.05.06

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:

Accertate le nullità e/o illegittimità e/o irregolarità e motivazioni esposte in narrativa, si chiede l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione del direttore dell’AVEPA n. 21 del 30.5.06, in subordine applicarsi al ricorrente la sanzione nel minimo previsto per legge di € 154,94 o comunque nella misura ritenuta congrua, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

CONCLUSIONI DELL’OPPOSTA:

Respingere il ricorso proposto da Tizio in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Alfa, previa revoca dell’ordinanza cautelare emessa in data 7.07.06 con conseguente conferma dell’ordinanza ingiunzione AVEPA n. 21 deI 30.05.06. Con vittoria di spese, di diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio per sé e quale legale rappresentante della Alfa proponeva opposizione avverso l’ordinanza elevata ex art. 1/1 D.Lgs. 223/01 rilevando che vi è stata solo una registrazione posticipata di una unica cessione di sansa e che pertanto si trattava di una violazione del tutto veniale. Osservava poi che la sanzione applicata appare del tutto gravosa rispetto alla effettiva violaione commessa. Con decreto del 7.07.06 questo Giudice disponeva la provvisoria sospensione del provvedimento impugnato e fissava l’udienza di comparizione delle parti al 14.12.06.01. In detta udienza si costituiva la resistente contestando quanto asserito da parte ricorrente rilevando che di fatto la stessa ha ammesso la violazione che tuttavia non appare affatto di poco conto e ritenendo che la sanzione applicata sia del tutto congrua. La causa veniva rinviata ex art. 320 cpc al 23.02.07 e a scioglimento della riserva veniva fissata l’udienza del 10.05.07 per l’audizione dei testi ammessi. All’udienza dell’1.06.07 venivano sentiti L.O., G.T. e la causa veniva rinviata al 12.07.07 per l’audizione dell’ultimo teste. All’odierna udienza del 13.07.07 parte ricorrente rinuncia al proprio teste ed entrambe le parti precisano le conclusioni come sopra e discutono la causa.
Questo Giudice trattiene la causa a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va parzialmente rigettato per i seguenti motivi.
Dall’escussione dei testi nonché dalla documentazione agli atti è emerso che la violazione contestata sia stata effettivamente compiuta dalla ricorrente.
In particolare il teste G.T. ha riconosciuto di fatto il ritardo nelle procedure di contabilità così come rigorosamente disciplinate dal D.Lgs. 223/01 giustificandolo con la grave condotta tenuta dalla ditta Beta che di fatto era scomparsa e non dava conferma del peso della fornitura all’arrivo.
Pertanto il ritardo della registrazione nel registro di scarico della sansa si è verificato e a nulla rileva che le violazioni commesse non abbiano arrecato alcun concreto vantaggio economico alla ricorrente.
Si ritiene tuttavia che la condotta tenuta non possa ritenersi di eccessiva gravità sia per le circostanze in cui si è verificata (società Beta scomparsa) sia perché risulta trattarsi di un unico episodio frutto probabilmente anche della inesperienza degli addetti della cooperativa.
Considerato che l‘art. 1 D.Lgs. 223/01 prevede una sanzione da 300.000 a sei milioni delle vecchie lire si ritiene proporzionato alla effettiva violazione commessa ridurre la sanzione pecuniaria comminata con il provvedimento impugnato ad €500,00.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

Definitivamente pronunciando. respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione
- rigetta parzialmente l’opposizione di cui al ricorso depositato da Tizio con l’avv. omissis il 4.07.06;
- conferma parzialmente l’ordinanza impugnata riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria in €500,00;
- condanna parte ricorrente a pagare in favore di parte resistente la somma di € 500,00;
- dichiara compensate le spese di causa.
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 08.02.08
Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta
Sentenza depositata il 20 FEB. 2008
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

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