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Pagamento somma: spese condominiali – onere della prova
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 19.04.2007 n.444

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 444/2007 Sent. - n. 1277/2005 R.G.

n. 2104 Cron.- n. 131/2007 Rep. - Data del deposito 20.04.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1277/05 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 12.09.05 n. reg. cron. Uff. Giud. di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il 27.10.05

DA

Tizio, omissis

ATTORE

CONTRO

Caio, omissis

CONVENUTO

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

Sempronio, omissis

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI DELL’ATTORE:

“condannare il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di €1.226,64 oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora (26.07.02) al saldo effettivo.

Spese e competenze del procedimento interamente rifuse.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO CAIO:

In via preliminare:Accertato che l’attore Tizio per i motivi di cui in narrativa non riveste alcuna legittimazione attiva in ordine alla domanda giudiziale proposta, respingersi la stessa.

Nel merito in via principale: Accertato che il convenuto non è debitore di alcuna somma nei confronti dell’attore Tizio respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.

Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare che qualche somma è dovuta dal convenuto Caio all’attore Tizio condannarsi il terzo chiamato Geom. Sempronio a pagare direttamente all’attore la somma richiesta o comunque quella che il Giudicante riterrà di competenza dello stesso in quanto conduttore dell’immobile.

Onorari spese e competenze di lite interamente rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’8.09.05, ritualmenie notificato, Tizio conveniva in giudizio Caio all’udienza del giorno 28.10.05 per sentirlo condannare al pagamento della somma di €1.226,64 quali contributi condominiali anticipati personalmente dall’attore per il condominio sito in Bassano del Grappa via omissis. Asseriva l’attore che il convenuto, in qualità di proprietario d’immobile nel suddetto condominio risultava debitore sin dal 1996 e che il 26.3.02 l’assemblea condominiale approvava il resoconto di spese 2001.

Si costituiva il convenuto che contestava preliminarmente la legittimazione attiva dell’attore non avendo alcun obbligo giuridico di pagare a nome e per conto del condominio da cui non aveva ricevuto alcun incarico ne’ surroga. Nel merito asseriva di non aver mai ricevuto gli importi specifici chiari e dettagliati di quanto doveva pagare considerato che all’epoca aveva come conduttore il geom. Sempronio tenuto eventualmente a pagare le spese oggi richieste. Pertanto chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultimo. A detto scopo il Giudice rinviava la causa al 27.01.06 e per il medesimo incombente al 7.04.06. Fissava quindi l’udienza del 26.05.06 per la comparizione personale di tutte le parti al fine di tentare la conciliazione. In detta udienza compariva il signor Caio e il signor Sempronio ma non l’attore. Fallito il tentativo di conciliazione veniva fissata udienza per ammissione prove al 30.06.06. A scioglimento della riserva il Giudice ammetteva le prove ritenute rilevanti e fissava l’udienza del 26.10.06 per l’escussione delle stesse. In detta udienza veniva interrogato l’attore e sentiti i testi F.C. e M.B. nonché interrogato il geom. Sempronio. La causa veniva rinviata al 24.11.06 per l’interrogatorio del dott. Caio e per l’audizione dei testi assenti. Veniva quindi interrogato il convenuto Caio e sentita la teste L.A..

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.12.06. Le parti, quindi, precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta a sentenza con termini per il deposito di note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all’attore non appare fondata e per questo va rigettata.

Appare incontrovertibile che il signor Tizio sia stato amministratore del condominio in oggetto fino al 2002 quando ha rassegnato le dimissioni. Durante detto incarico provvedeva a saldare di volta in volta le utenze e le spese condominiali, quali luce, manutenzione delle parti comuni, pulizie e quant’altro. Ciò avveniva regolarmente su tacito assenso dei condomini che, ad eccezione del convenuto, provvedevano di anno in anno a pagare quanto l’attore richiedeva ed aveva anticipato di tasca sua (testi M. e L.). Pertanto avendo l’attore personalmente versato dette somme a nome e per conto del condominio in virtù di un mandato che gli aveva conferito l’incarico di amministratore, appare legittimato a richiedere le somme da lui stesso anticipate per il condominio.

Entrando nel merito, la domanda di parte attrice appare fondata e meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Occorre innanzitutto rilevare che questo Giudice deve analizzare e quindi decidere solo per la pretesa creditoria azionata dall’attore e non per eventuali carenze o inadempimenti di quest’ultimo nella sua attività di amministratore.

Appare incontrovertibile che sia il dott. Caio che il geom. Sempronio nulla abbiano versato all’attore per le spese condominiali, per loro stessa ammissione in sede di interpello.

L’assemblea condominiale in data 23.06.02 ha provveduto ad approvare il bilancio 18.11.01 e detta delibera non risulta essere mai stata impugnata neppure dal dott. Caio che sulla approvazione si era riservato. Essendo stato approvato detto bilancio, questo Giudice non ha motivo di analizzare la correttezza dello stesso ne’ le pezze giustificative.

In questa sede l’oggetto della domanda non è ne’ la corretta gestione amministrativa dell’attore ne’ la validità della delibera assembleare che ha approvato il bilancio da cui si evince che il dott. Caio deve pagare la somma di 2.375.109 delle vecchie lire. Non c’è mai stata impugnazione di detta delibera che va, quindi, considerata valida a tutti gli effetti relativamente a quanto deciso, ai sensi dell’art. 1137 c.c., secondo cui le deliberazioni (non impugnate entro 30 giorni) prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Non è in questa sede quindi che il dott. Caio deve lamentare l’operato dell’attore o la validità e correttezza della delibera condominiale con cui l’assemblea ha approvato il bilancio in questione avendo dovuto, per tale scopo, impugnare la delibera del 26.3.02, cosa che non ha fatto. In data 26.03.02 l’assemblea condominiale ha quindi disposto l’approvazione del bilancio al 18.11.01 così come indicato nel doc. I agli atti con relativa ripartizione delle spese. Sulla base di tale deliberazione che va e deve essere considerata definitivamente valida da questo Giudice, il dott. Caio risulta debitore della somma di € 1 .226,64.

Ora occorre analizzare, attesa la chiamata in causa del geom. Sempronio, i rapporti interni tra il convenuto e il terzo chiamato. Sul punto tuttavia il dott. Caio non ha fornito alcuna prova relativa a detti rapporti e, in particolare, quali spese il suo conduttore che, in base alla testimonianza escussa, risulta aver occupato l’immobile dal 1998 al 2003, doveva accollarsi. In sostanza il convenuto non ha fornito alcun elemento tale da consentire a questo Giudice di poter “ritenere di competenza del terzo chiamato la totalità o quota parte delle spese di condominio sostenute dall’attore” così come si richiede nelle conclusioni dell’atto di citazione per chiamata in causa di terzo.

Sul punto si osserva che, qualora, il conduttore non provveda a pagare le spese di sua spettanza, in base a quanto dispongono l’art. 9 L. 392/78, 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., è il proprietario obbligato a pagare, trattandosi di una obbligazione in solido (Cass. n. 10723/93). Secondo costante Giurisprudenza la L. 392/78 disciplina i rapporti tra locatore e conduttore e l’amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1123 cc e art. 63 disp. att. c.c. di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e di servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino restando esclusa un’azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari contro i quali può agire in risoluzione il locatore ex art. 5 della legge citata. (Cass sez. III 1104 1994).

Nel caso di specie non vi è documentazione che possa consentire a questo Giudice di disciplinare i rapporti tra locatore e conduttore in ordine alle spese da ripartirsi tra i due. Non essendo,, infatti, stato depositato il contratto di locazione o altro documento sottoscritto tra le parti, non è possibile sapere con quali modalità il dott. Caio e il geom. Sempronio si siano divisi le spese condominiali.

Sarà sulla base di detto accordo, alla luce della sentenza in oggetto, che il dott. Caio potrà recuperare le spese dal geom. Sempronio che espressamente ha confessato di non aver pagato alcunché in merito.

Pertanto il convenuto dovrà corrispondere all’attore la somma richiesta in atto di citazione oltre interessi legali dal 01 .08.02, data di ricezione della diffida di pagamento, al saldo.

Va invece rigettata la richiesta di condanna del terzo chiamato stante l’impossibilità per questo Giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, di stabilire quali spese vadano concretamente accollate al conduttore.

In ordine alle spese di lite, queste, seppur in via equitativa, atteso che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per assenza ingiustificata dell’attore, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando, nella causa civile come in epigrafe descritta, così decide:

1) Rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta;

2) Accertato che Tizio è creditore nei confronti di Caio della somma di € 1.226,64; accoglie la domanda proposta dall’attore, con atto di citazione in premesse indicato;

3) condanna conseguentemente Caio al pagamento in favore di Tizio della somma di € 1.226,64, oltre interessi legali dal 01.08.02 al saldo, nonché delle spese di giudizio che liquida in € 1 .500,00 oltre IVA e C.P.A, se dovuti, come per legge.

4) Rigetta la domanda di parte convenuta nei confronti del terzo chiamato.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 19.04.07

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

Sentenza depositata in cancelleria il 20 APR. 2007

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

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