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Lesioni personali ex art. 582, c.1, c.p: deposizione della parte offesa- testimonianza – perizia di parte - fonte di prova
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 06.03.2007 n.25

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 25/2007 Sent. - n. 70/2004 R.G.

- Data del deposito 28.03.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon, in funzione di Giudice Penale, alla pubblica udienza del 06 marzo 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di Tizio, omissis

LIBERO, PRESENTE

IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 81/1° e 2° co., 594/1° co. e 612/1° co CP: perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dapprima offendeva l’onore e il decoro del sig. Caio alla presenza del medesimo profferendogli le seguenti espressioni “figlio di puttana, bastardo, maniaco sessuale, minipensionato ”, ed altresì minacciava quest’ultimo di un danno ingiusto pronunciando le seguenti espressioni “ti sfondo la testa se passi ancora di qua”. In Bassano del Grappa, luglio 2004.

Con l’intervento:

- del Pubblico Ministero, dott.ssa Silvia Zanin

- dell’avv. omissis, difensore di fiducia dell’imputato

- dell’avv. omissis, difensore della persona offesa Caio, costituitosi parte civile, presente.

Le parti hanno concluso come segue:

- P.M.: chiede la condanna di Tizio alla pena di €400,00.

- L’avv. omissis: si associa alle richieste del PM e deposita conclusioni scritte e nota spese

- L’Avv. omissis: chiede l’assoluzione ex art. 530/2° co CP e deposita conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio veniva convocato a giudizio per rispondere del reato di ascritto nella rubrica.

All’udienza del 15/12/04 la causa veniva rinviata per il tentativo di conciliazione al 6/04/05. In tale udienza, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva tutte le prove richieste dalle parti e rinviava per l’audizione dei testi al 5/7/2005.

All’udienza del 5/7/05 venivano sentiti i testi Caio - p.o., Sempronio e Mevio, e il Giudice rinviava per l’esame degli altri testi al 23/11/05, successivamente al 15/2/06 in conseguenza di quanto disposto dalla Legge n°155/2005 concernente misure in materia di lotta al terrorismo ed ulteriormente al 3/5/06 per impedimento del difensore dell’imputato.

All’udienza del 3/5/06 veniva sentito il teste Cesare e il Giudice rinviava per l’esame del teste non comparso al 25/10/06, successivamente al 15/11/06 per impedimento del difensore dell’imputato ed ulteriormente al 14/2/07 per adesione dei difensori all’astensione indetta dall’Unione Camere Penali.

All’udienza del 15/2/07 la difesa rinunciava al teste Augusto e l’imputato rendeva dichiarazioni spontanee. Il Giudice rinviava per la discussione al 6/03/07. All’odierna udienza le parti discutono la causa e formulano le rispettive conclusioni come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruzione dibattimentale è emersa la responsabilità dell’imputato relativamente al solo reato di cui all’art. 612 c.p.

Il ricorrente Caio, mentre stava navigando con la sua canoa lungo il corso d’acqua detto Fontanazzo provvedeva a spostare una sbarra in ferro, posta tra le due sponde, quando veniva minacciato da Tizio che stava scendendo al fiume per prendere una bottiglia di vino riposta ai fresco nell’acqua. Il posizionamento della sbarra da parte di Tizio e il suo frequente spostamento da parte di Caio era stato più di una volta motivo di dissidi tra le parti. In quell’occasione il teste Sempronio, presente alla scena perché preventivamente chiamato per telefono dallo stesso Caio, ha dichiarato di aver sentito la frase minacciosa pronunciata da Tizio (“Se passi di qua ti spacco la testa”), confermando quanto asserito dalla stessa p.o.

Invece, in ordine alle ingiurie proferite quel giorno da Tizio non vi è stata conferma dal medesimo teste di quanto denunziato dalla p.o..

Sempronio ha, infatti, riferito di essere a conoscenza delle frasi ingiuriose solo perché a lui riportate dallo stesso Caio ma di non averle personalmente sentite.

Pertanto la sola deposizione di Caio non può essere, da sola, assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, in assenza di un’indagine positiva circa la sua attendibilità, atteso l’interesse di cui è portatrice (Cass. 38294/2004). Nel caso di specie quanto dichiarato dalla stessa non trova alcun riscontro negli altri elementi probatori raccolti.

In ordine alla testimonianza del signor Cesare e alle dichiarazioni rese dall’imputato si osserva che le stesse non appaiono riferire correttamente la realtà dei fatti. Non vi sono infatti ragionevoli motivi per ritenere che, al posto del teste Sempronio, che ha scattato le foto agli atti, vi fosse la moglie dalla p.o., signora Elettra, né che il teste, dalla posizione in cui si trovava, non fosse in grado di sentire quanto avveniva tra le parti. Il teste Cesare ha riferito di aver sentito chiamare “Elettra” ma è probabile che il nome sia stato pronunciato dal Caio mentre chiamava telefonicamente la moglie perché gli mandasse l’amico Sempronio a fare le foto, circostanza riferita dalla p.o. e confermata dallo stesso Sempronio. Peraltro, sull’attendibilità di quest’ultimo, per la precisione e coerenza con cui ha testimoniato, non sussistono dubbi, non rilevando, a tal proposito, il fatto che lo stesso abbia partecipato alle manifestazioni ambientaliste con il Caio o il fatto che sia amico della p.c. da molti anni. A conferma della precisione e chiarezza con cui il teste ha deposto si osserva che questi ha rigorosamente riferito solo ciò che ha sentito, specificando che le parole ingiuriose gli erano solo state riportate ma non sentite direttamente. Per quanto attiene alla sua capacità uditiva in rapporto alla distanza in cui era posizionato e alla particolare conformità dei luoghi non sussistono motivi per ritenere che non fosse in grado, in maniera assoluta, di sentire le parole proferite. La perizia depositata dalla difesa, che non costituisce prova, non appare a questo Giudice idonea a far presumere che il teste non fosse in grado di sentire, atteso che le condizioni ambientali in cui si è verificato il fatto appaiono diverse da quelle rilevate in perizia. Dalle foto agli atti si rileva che l’acqua del cosidetto “Fontanazzo”, era bassa e calma tale, quindi, da non creare particolari rumori assordanti. Inoltre la vicinanza della strada statale, particolarmente trafficata, non comporta l’assoluta impossibilità di sentire in quanto, tra un passaggio e l’altro di veicoli vi può sempre essere una fase di minor rumore tale da permettere di percepire alcune parole, come di fatto è accaduto.

Dalle foto, scattate dal teste Sempronio, così come confermato in dibattimento, si evince l’incontro tra i due soggetti, il passaggio con la canoa da parte di Caio con conseguente spostamento della sbarra in ferro, oggetto e causa, tra tante altre, di contese e litigi tra le parti e la presenza di Tizio che teneva in mano una bottiglia.

Se da un lato, quindi, non vi è la prova certa del reato di ingiuria per carenza di elementi probatori circa la sussistenza del fatto, dall’altro è stata raggiunta la prova piena in ordine al reato di minaccia.

La frase proferita dall’imputato costituisce, infatti, una concreta minaccia atta ad incutere timore ed incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo (Cass., sez. V, 3234/82 - 4575/85), considerate le numerose diatribe in corso e l’animo irato delle parti.

Risultano, quindi, provati sia l’elemento oggettivo del reato, costituito nel male futuro e ingiusto prospettato, nonché l’elemento soggettivo costituito nel dolo generico.

Va, quindi, dichiarata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto delittuoso di cui all’art. 612 c.p. allo stesso ascritto in rubrica mentre in ordine al reato di cui all’art. 594 c.p. va assolto perché il fatto non sussiste.

Ciò posto, concesse le attenuanti generiche, vista l’incensuratezza dell’imputato, consegue, per Tizio la condanna alla pena che appare congrua, ex art. 133 c.p., di €34,00 di multa (p.b. €51,00 diminuzione ex art. 62 bis c.p. €34,00), oltre al pagamento delle spese processuali ex art. 535/1° cc c.p.p.. Quanto alle richieste civilistiche, si rileva che, conseguentemente alla responsabilità penale dell’imputato, vi è la condanna dello stesso al risarcimento dei danni morali consistenti nella sofferenza psicologica patita da Caio a seguito della minaccia subita e che si ritiene equo quantificare in €500,00 tenuto conto della pesante frase pronunciata, ma anche, dall’altro, di un atteggiamento non particolarmente pauroso da parte dell’imputato, come si evince dalle foto. L’imputato, altresì, va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

- Visto l’art. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Tizio responsabile del reato di cui all’art. 612 CP e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di €34,00 di multa.

- Visto l’art. 538 cpp.

CONDANNA

L’imputato al risarcimento dei danni in favore del ricorrente Caio, liquidati nella complessiva somma di €500,00 oltre alle spese di costituzione di parte civile che liquida in €500,00 oltre accessori di legge.

- Visto l’art. 530/2° co cpp

ASSOLVE

Tizio per il reato di cui agli artt. 81 e 594 cp.

- Visto l’art. 535 cpp.

CONDANNA

Tizio al pagamento delle spese processuali relativamente al reato ex art. 612 cp.

Bassano del Grappa, lì 06.03.07

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere B3 Barbara Tosin

Minuta depositata e dattiloscritta il 16 MAR. 2007

Sentenza depositata in Cancelleria il 28 MAR. 2007

Il Cancelliere B3 Barbara Tosin

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