Opposizione a sanzione amministrativa: art. 3 L. 681/89 – necessità coscienza e volontà in capo al ricorrente – errore sul fatto – esimente
a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 176/2007 Sent. - n. 1120/2006 R.G.
n. 1776 Cron. - Data del deposito 30.03.2007
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1120/06 R.G. promossa con ricorso depositato in questa cancelleria il 25.10.2006
DA
Tizio, omissis
OPPONENTE
CONTRO
Comune di Bassano del Grappa, omissis
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al verbale n. omissis
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE
Accertato e dichiarato che il ricorrente Tizio ha tempestivamente richiesto all’agenzia pratiche Alfa di Caio di procedere alla regolarizzazione del trasferimento di proprietà dell’autovettura Peugeot tg omissis con le trascrizioni di rito che lo stesso ricorrente si è comportato secondo buona fede e soprattutto che nulla può essere a lui imputato a titolo di colpa lieve avendo usato la diligenza necessaria nel frangente facendo peraltro affidamento nel Caio rimanendo poi vittima di un raggiro.
Dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia della sanzione amministrativa opposta n. omissis della Polizia Municipale del Comune di Bassano del Grappa notificata al ricorrente in data 26.08.06 oltre che la sua assoluta illegittimità ed infondatezza.
Spese di lite rifuse incluso i 12,5% ex art. 15 L.P..
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
Rigettare il presente atto di opposizione confermando il verbale omissis e di condannare l’opponente alla refusione delle spese di lite quantificate in €30,00 in favore del comune di Bassano del Grappa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tizio proponeva opposizione al verbale in oggetto elevato ai sensi dell’art. 94/1-3 CdS per non aver comunicato al PRA il trasferimento di proprietà della vettura. Con decreto del 27.10.06 questo Giudice disponeva la provvisoria sospensione del provvedimento impugnato e fissava l’udienza di comparizione delle parti al 22.02.06. All’odierna udienza sono presenti entrambe le parti che si riportano alle rispettive conclusioni di cui agli atti. In particolare il procuratore del ricorrente ribadisce che Tizio aveva affidato tutta la pratica all’agenzia Alfa nella convinzione che la stessa avesse provveduto ad ogni adempimento di legge. L’amministrazione opposta per contro ribadisce che la violazione è avvenuta avendo dovuto l’acquirente comunicare al PRA entro 60 giorni il trasferimento. Il Giudice, dopo discussione, trattiene la causa in decisione e di questa legge il dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi.
Il ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver dato incarico ad una apposita agenzia, l’agenzia Alfa, di effettuare tutti gli adempimenti di legge conseguenti al trasferimento dell’autovettura. Per tale motivo ha anche versato una somma di €400,00. A seguito di detto incarico l’agenzia, dopo vari solleciti, consegnava al ricorrente un permesso provvisorio di circolazione con validità fino al 30.06.06.
Scoperto successivamente che l’agenzia aveva chiuso i battenti provvedeva a sporgere denuncia querela in data 22.06.06.
Sulla base di tali fatti appare ragionevole e fondato ritenere che, nel caso di specie, non sussista l’elemento soggetto in capo al ricorrente che aveva attivato una apposita agenzia per adempiere a quanto prescritto dalla legge e che nulla poteva sapere del grave comportamento tenuto dall’agenzia stessa per il quale non può essere attribuita alcuna colpa al ricorrente.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3 della L. 689/81 non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo in capo al ricorrente. Sulla base della documentazione agli atti è emerso, infatti, che lo stesso non aveva la coscienza e la volontà della condotta contravvenzionata, essendo convinto che gli adempimenti fossero stati regolarmente svolti dall’agenzia a cui aveva dato, a tale scopo, espresso incarico e che aveva anticipatamente pagato. Si ritiene che l’errore in cui è incorso il ricorrente sia del tutto incolpevole, risultando pacifico lo stato di buona fede di Tizio che ha fatto totale affidamento all’agenzia per provvedere ai vari adempimenti di legge. Va, quindi, applicata l’esimente della buona fede in quanto, sulla base della condotta tenuta dal ricorrente, nessun rimprovero può essergli mosso (Cass. 4927/98).
Il ricorso, pertanto, va accolto e, conseguentemente, annullato il verbale impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- ACCOGLIE l’opposizione di cui al ricorso depositato da Tizio il 25.10.06;
- ANNULLA il verbale n. omissis;
- DICHIARA compensate le spese di causa.
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 22.02.07.
Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Carretta
Depositato in cancelleria il 30 MAR. 2007
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Carretta