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Opposizione a sanzione amministrativa: art. 3 L. 681/89 – necessità coscienza e volontà in capo al ricorrente – errore sul fatto – esimente
Giudice di Pace di Bassano del Grapa 22.02.2007 n.176

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 176/2007 Sent. - n. 1120/2006 R.G.

n. 1776 Cron. - Data del deposito 30.03.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1120/06 R.G. promossa con ricorso depositato in questa cancelleria il 25.10.2006

DA

Tizio, omissis

OPPONENTE

CONTRO

Comune di Bassano del Grappa, omissis

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione al verbale n. omissis

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE

Accertato e dichiarato che il ricorrente Tizio ha tempestivamente richiesto all’agenzia pratiche Alfa di Caio di procedere alla regolarizzazione del trasferimento di proprietà dell’autovettura Peugeot tg omissis con le trascrizioni di rito che lo stesso ricorrente si è comportato secondo buona fede e soprattutto che nulla può essere a lui imputato a titolo di colpa lieve avendo usato la diligenza necessaria nel frangente facendo peraltro affidamento nel Caio rimanendo poi vittima di un raggiro.

Dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia della sanzione amministrativa opposta n. omissis della Polizia Municipale del Comune di Bassano del Grappa notificata al ricorrente in data 26.08.06 oltre che la sua assoluta illegittimità ed infondatezza.

Spese di lite rifuse incluso i 12,5% ex art. 15 L.P..

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

Rigettare il presente atto di opposizione confermando il verbale omissis e di condannare l’opponente alla refusione delle spese di lite quantificate in €30,00 in favore del comune di Bassano del Grappa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio proponeva opposizione al verbale in oggetto elevato ai sensi dell’art. 94/1-3 CdS per non aver comunicato al PRA il trasferimento di proprietà della vettura. Con decreto del 27.10.06 questo Giudice disponeva la provvisoria sospensione del provvedimento impugnato e fissava l’udienza di comparizione delle parti al 22.02.06. All’odierna udienza sono presenti entrambe le parti che si riportano alle rispettive conclusioni di cui agli atti. In particolare il procuratore del ricorrente ribadisce che Tizio aveva affidato tutta la pratica all’agenzia Alfa nella convinzione che la stessa avesse provveduto ad ogni adempimento di legge. L’amministrazione opposta per contro ribadisce che la violazione è avvenuta avendo dovuto l’acquirente comunicare al PRA entro 60 giorni il trasferimento. Il Giudice, dopo discussione, trattiene la causa in decisione e di questa legge il dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver dato incarico ad una apposita agenzia, l’agenzia Alfa, di effettuare tutti gli adempimenti di legge conseguenti al trasferimento dell’autovettura. Per tale motivo ha anche versato una somma di €400,00. A seguito di detto incarico l’agenzia, dopo vari solleciti, consegnava al ricorrente un permesso provvisorio di circolazione con validità fino al 30.06.06.

Scoperto successivamente che l’agenzia aveva chiuso i battenti provvedeva a sporgere denuncia querela in data 22.06.06.

Sulla base di tali fatti appare ragionevole e fondato ritenere che, nel caso di specie, non sussista l’elemento soggetto in capo al ricorrente che aveva attivato una apposita agenzia per adempiere a quanto prescritto dalla legge e che nulla poteva sapere del grave comportamento tenuto dall’agenzia stessa per il quale non può essere attribuita alcuna colpa al ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3 della L. 689/81 non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo in capo al ricorrente. Sulla base della documentazione agli atti è emerso, infatti, che lo stesso non aveva la coscienza e la volontà della condotta contravvenzionata, essendo convinto che gli adempimenti fossero stati regolarmente svolti dall’agenzia a cui aveva dato, a tale scopo, espresso incarico e che aveva anticipatamente pagato. Si ritiene che l’errore in cui è incorso il ricorrente sia del tutto incolpevole, risultando pacifico lo stato di buona fede di Tizio che ha fatto totale affidamento all’agenzia per provvedere ai vari adempimenti di legge. Va, quindi, applicata l’esimente della buona fede in quanto, sulla base della condotta tenuta dal ricorrente, nessun rimprovero può essergli mosso (Cass. 4927/98).

Il ricorso, pertanto, va accolto e, conseguentemente, annullato il verbale impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- ACCOGLIE l’opposizione di cui al ricorso depositato da Tizio il 25.10.06;

- ANNULLA il verbale n. omissis;

- DICHIARA compensate le spese di causa.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 22.02.07.

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Carretta

Depositato in cancelleria il 30 MAR. 2007

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Carretta

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