UFFICI GIUDIZIARI
Tribunale (V.Marinali)
Tribunale (P.Guadagnin)
Procura
Polizia Giudiziaria
Giudice di Pace
Ufficiali Giudiziari
Uffici Giudiziari di Venezia
Altri uffici

MONDO FORENSE
Ordine degli Avvocati
Ordini del distretto (VE)
A.I.G.A.
Praticanti Avvocati
Unione praticanti avv.ti

LINKS GIURIDICI
Ministero di Giustizia
Corte di cassazione
Parlamento italiano
Ricerca giudice competente


Risarcimento danni da sinistro stradale: omessa precedenza – eccesso di velocità – liquidazione stragiudiziale dei danni - irrilevanza
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 17.03.2007 n.314

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 314/2007 Sent. - n. 194/2006 R.G.

n. 1612 Cron. - Data del deposito 17.03.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.194/06 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 21.01.2006 e depositato in Cancelleria il 23.02.2006

DA

Tizio, omissis

ATTORE

CONTRO

Alfa Assicurazioni S.p.A.

CONVENUTA

E CONTRO

Caio e Elettra

CONVENUTI

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI DELL’ATTORE:

Nel merito: Respinta ogni contraria istanza e difesa, ritenere e dichiarare responsabile dell’incidente per cui è causa la sig.ra Elettra conseguentemente condannare la stessa, in solido, con il sig. Caio e la propria ass.ne Alfa al pagamento in favore dell’attore della somma di € 1.120,93 per i danni conseguenti all’incidente de quo, o alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, in ragione della espletanda consulenza tecnica d’ufficio, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi in base agli indici ISTAT, da giorno del sinistro al soddisfo. E tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Nel merito: respingere la domanda dell’attore sia in punto an che quantum debeatur, giacchè infondata in fatto e in diritto. Con spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.

In via istruttoria con ogni più ampia riserva in assegnando termine

CONCLUSIONI DI ALFA ASS.NI:

Respingersi la domanda attrice siccome infondata. Spese di causa rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’8.12.05, ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio la Alfa Ass., Elettra e Caio al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’incidente occorso il 18.05.05 in Rosà, pari alla somma di € 1.120,93. L’attore sosteneva che, uscito da un parcheggio e ormai ultimato l’attraversamento della via principale, veniva colpito da Elettra che sopraggiungeva a forte velocità. Riteneva pertanto che la responsabilità della causazione del sinistro in oggetto fosse esclusivamente attribuibile alla convenuta Elettra, stante anche l’elevata velocità tenuta dalla stessa. All’udienza del 24.3.06 si costituivano i convenuti contestando la dinamica così come descritta dall’attrice, ritenendo invece responsabile parte attrice che ometteva di cedere la precedenza alla signora Elettra e per questo veniva contravvenzionato ex art. 145/6-10 e 80/14 CdS. dai Carabinieri intervenuti in loco.

La causa veniva rinviata ex art. 320 all’udienza del 12.05.06 e fissata l’udienza per l’escussione delle prove ammesse al 30.06.06. In detta udienza venivano sentiti i testi, Carlesso Aramis, app. scelto Carabinieri di Rosà, Nicea e Sempronio. La causa veniva rinviata al 6.10.06 per il prosieguo dell’istruttoria. Veniva quindi sentito il Car. Pirito e Saffo. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’1.12.06.

In detta udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata dall’attore in atto di citazione va solo in minima parte accolta.

Sulla base dell’istruttoria escussa è emerso, in maniera incontrovertibile, che l’attore abbia omesso di cedere la precedenza alla convenuta Elettra essendo del tutto irrilevante, in questa sede, la sentenza di annullamento della sanzione amministrativa irrogata all’attore stesso ai sensi dell’art. 145/6-10 CdS non giustificando l’omessa precedenza l’eventuale eccesso di velocità tenuto dal veicolo opposto.

La condotta colposa di Tizio risulta fondata sul rapporto dei militi intervenuti sul luogo del sinistro, dalle stesse foto agli atti e dalle testimonianze raccolte. A poco rileva il fatto che l’attore avesse quasi del tutto attraversato la via principale, considerato che usciva da un accesso privato (supermercato Billa) e stava attraversando perpendicolarmente via Garibaldi per immettersi in via Quartiere Cremona di Rosà. Altrettanto irrilevante è la circostanza secondo cui quel giorno le strade del paese erano chiuse per il transito del giro d’Italia sia perchè, a quanto pare lo stesso Tizio non ne era a conoscenza, tant’è che nell’immediatezza del fatto dichiarava di aver guardato a destra e a sinistra consapevole della possibilità che veicoli sopraggiungessero dalla via principale, sia perchè, in ogni caso i frontisti sono autorizzati a transitare, sia infine perchè, dalle foto scattate, vi era parecchio traffico lungo la strada teatro del sinistro. Non appaiono precise e concordanti le testimonianze di Nicea e Sempronio secondo cui l’auto della convenuta, quando Tizio si accingeva ad uscire dallo stop, si trovava lontano, dal momento che appare poco veritiero che i testi fossero attenti a tale particolare circostanza che doveva essere colta prima dell’incidente e perchè, sulla base della testimonianza della signora Saffo e dei militi intervenuti, non è dato capire a quale precisa distanza si trovasse l’auto della signora Elettra. Se Tizio non avesse omesso di cedere la precedenza l’incidente, di sicuro, non si sarebbe verificato. E’ poi vero che chi impegna la via principale deve farlo con assoluta sicurezza e repentinità, cosa che non risulta essere stata compiuta da Tizio, anche sulla base della posizione della Hyundai Lantra , lungo la sua carreggiata. Gli stessi danni riportati dai veicoli confermano detta circostanza. La Fiat Uno è stata colpita non solo nella parte posteriore destra ma in tutta la fiancata destra e l’auto di Caio ha subito un grave danno in tutta la parte anteriore e non nel lato destro della stessa. Ciò significa che l’attore non aveva ancora ultimato la manovra e, considerata la lunghezza di una Fiat Uno e la larghezza media di una carreggiata, Tizio, al momento dell’impatto, stava ancora occupando la carreggiata su cui stava transitando la signora Elettra.

Accertata la condotta responsabile dell’attore nella causazione del sinistro de quo, occorre analizzare se vi sia anche una responsabilità in capo alla signora Elettra.

I militi non hanno accertato alcuna irregolarità nella velocità tenuta da quest’ultima perchè non hanno rilevato sull’asfalto tracce di frenata (testi Pirito e Carlesso). Ciò, tuttavia, non esclude, a priori, che la velocità fosse consona allo stato dei luoghi.

Si osserva, in primis, che Tizio non è sbucato improvvisamente da una laterale o accesso posto sul lato della carreggiata in cui stava transitando la signora Elettra, ma dal lato opposto e pertanto maggiormente visibile da quest’ultima. In secondo luogo l’asfalto era bagnato, il limite di velocità era di 50km/h e vi erano in loco non solo accessi privati ma anche intersezioni pubbliche che richiedevano particolare attenzione e prudenza. Si osserva poi che la convenuta è stata contravvenzionata per non aver sottoposto a revisione il proprio veicolo, che poi è stato rottamato. Ora se tale condotta non incide concretamente sulla causazione dell’incidente assume tuttavia rilevanza, ai sensi dell’art. 141, 1°c. CdS, in quanto la signora Elettra doveva regolare la velocità del veicolo avuto riguardo anche alle caratteristiche e allo stato del veicolo stesso e, in particolare, alla tenuta del mezzo e alla sua capacità di frenata. Inoltre ai sensi dei successivi commi del medesimo articolo il conducente deve moderare particolarmente la velocità in base alle caratteristiche e condizioni della strada (viscidità per pioggia) e in condizioni atmosferiche pessime come nel caso di specie (pioveva).In sostanza Elettra, nelle condizioni di tempo e di luogo accertate e con un’auto priva della dovuta manutenzione, non doveva superare una velocità tale da consentirle di arrestare il mezzo in sicurezza. Vi era, pertanto, l’obbligo, in capo a quest’ultima, di portare la velocità a un limite tale da fronteggiare la situazione improvvisatasi con manovre appropriate e con l’arresto del veicolo. L’ostacolo incontrato da Elettra lungo la direttrice di marcia era evitabile se avesse proceduto rispettando i generali criteri di prudenza (Cass. Pen. IV. 4511/85).

A nulla rileva il fatto che la compagnia di Tizio abbia già risarcito al 100% i danni patiti dai convenuti Caio e Elettra, atteso che trattasi di una liquidazione meramente stragiudiziale fondata su valutazioni sommarie e dettate da spirito conciliativo.

Per tali motivi si ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo sia attribuibile nella misura del 75% all’attore Tizio e del 25% alla convenuta Elettra.

Occorre ora valutare i danni effettivamente patiti dalla parte richiedente.

Considerato che l’auto è stata rottamata, risultano documentate e giustificate le spese di passaggio di proprietà, di trasporto e gestione veicolo, spese di rottamazione e mancato godimento del bollo per un importo complessivo di €620,09. Il valore dell’auto, trattandosi di Fiat Uno immatricolata nell’anno 1987, sulla base del valore di mercato, può quantificarsi, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. in €500,00.

Il danno totale subito ammonta, quindi, ad €1.120.09 che, al 25% ammonta ad €280.22.

Alla luce delle suddette considerazioni i convenuti Elettra, Caio e Alfa assicurazioni, in solido tra loro, dovranno versare a parte attrice la suddetta somma maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.

In base al principio della soccombenza i convenuti dovranno risarcire il 25% delle spese di lite, liquidate, in via equitativa, già al 25% come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

-Accertata la responsabilità nella causazione del sinistro de quo nella misura del 25% in capo alla convenuta Elettra:

-accertato che i danni fisici subiti dall’attore ammontano alla complessiva somma di €1.120.09, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare a parte attrice la somma di €280.22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.05.05 al saldo;

- condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice che vengono liquidate, nella misura del 25%, in €350.00 oltre ad accessori, se dovuti come per legge.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 17.03.07

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

Sentenza depositata il 17 MAR. 2007

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

RICERCA
Prima pagina

Presentazione
Chi Siamo
Contattaci
ENTI LOCALI
Comune di Bassano
Provincia di Vicenza
Regione del Veneto
COMUNI SUL WEB
Asiago
Campolongo sul Brenta
Cartigliano
Cassola
Cismon del Grappa
Conco
Enego
Foza
Gallio
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Mussolente
Nove
Pianezze
Pove
Pozzoleone
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
Salcedo
San Nazario
Schiavon
Solagna
Tezze sul Brenta
Valdastico
Valstagna
LINKS UTILI
Questura di Vicenza
CCIAA di Vicenza
Azienda sanitaria ULSS3

Università di Padova
F. Giurisprudenza
Università di Venezia
Universita di Verona
F. Giurisprudenza
Università di Trento
F. Giurisprudenza
Università di Udine
CdL Scienze Giuridiche
Università di Trieste
F. Giurisprudenza