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Lesioni personali ex art. 582, c.1, c.p: prova certa – carenza di elementi probatori – assoluzione perché il fatto non sussiste.
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 16.03.2007 n.29

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 29/2007 Sent. - n. 33/2006 R.G.

- Data del deposito 16.03.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon, in funzione di Giudice Penale, alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di Tizio, omissis

LIBERO, PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 582/1° co CP: perché cagionava a Elettra (colpendola con due ceffoni sulle guance e facendola peraltro, a seguito di ciò, cadere rovinosamente a terra), una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo ed esattamente “dolore post-traumatico dorso mano sinistra, ecchimosi guancia destra ed escoriazione della gamba sinistra”, che risultava guaribile entro il termine di giorni venti (20).

In Marostica il 25.01.2003

Con l’intervento:

- del Pubblico Ministero, luogotenente Gastone Bortolon

- dell’avv. omissis, difensore di fiducia dell’imputato

- dell’avv. omissis, difensore della persona offesa Elettra, costituitasi parte civile, presente.

Le parti hanno concluso come segue:

- P.M.: chiede la condanna dell’imputato alla pena della multa di €600,00,

- L’avv. omissis - condannarsi l’imputato alla pena come per legge e al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte che deposita. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese legali.

- L’Avv. omissis - ritiene non sufficientemente provato il reato ascritto a Tizio e ne chiede pertanto l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio veniva convocato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 582/1 co c.p. come in rubrica ascrittogli.

All’udienza del 17/5/06 difensori concordemente chiedevano un rinvio in attesa della definizione di altri procedimenti penali e civili pendenti, nelle more di una risoluzione conciliativa complessiva, e il Giudice rinviava al 25/10/06.

All’udienza del 25/10/06, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva tutte le prove richieste dalle parti e rinviava per l’audizione dei testi al 19/12/06.

All’udienza del 19/12/06 veniva sentita la persona offesa Elettra e l’avv. omissis chiedeva al Giudice ammettersi ex 507 cpp la teste Nicea, emersa durante l’esame odierno, Il Giudice ammetteva l’esame di Nicea e rinviava al 13/3/07 per l’incombente.

All’odierna udienza viene sentita la teste Nicea e al termine il Giudice invita le parti a discutere la causa e rassegnare le conclusioni come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruttoria dibattimentale non è emersa la prova certa sulla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui attribuito.

Il fatto lamentato dalla p.o. si sarebbe verificato il 25.01 03 presso l’abitazione dei coniugi durante una delle solite liti. In quell’occasione, a detta della signora Elettra, il marito l’avrebbe ripetutamente schiaffeggiata e poi colpita di nuovo quando stava per scappare verso e scale. Tuttavia detta deposizione può essere, da sola, assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, solo se sottoposta ad un’indagine positiva circa la sua attendibilità, atteso l’interesse di cui è portatrice (Cass. 38294/2004). Nel caso di specie quanto dichiarato da Elettra non trova alcun riscontro negli altri elementi probatori raccolti. Infatti dalla certificazione medica agli atti emerge che la p.o. si sia recata al pronto soccorso dopo ben 5 giorni dal fatto de quo e precisamente il 30.01.03, in cui le veniva diagnosticato un dolore alla mano destra, ecchimosi guancia destra ed escoriazione gamba sinistra con una prognosi di 3 giorni. La teste Nicea, sorella dell’imputato e cognata della p.o. ha dichiarato di non aver mai visto il fratello colpire la cognata nè di aver visto lesioni al corpo di quest’ultima. Di quella sera non ricorda cosa fosse successo e comunque quasi ogni sera i coniugi litigavano.

Pertanto la lesione lamentata dalla p.o. non può con certezza essere ricondotta ai gesti compiuti dal marito la sera del 25.01.03, considerato l’ampio tempo trascorso da detta data al momento in cui la signora Elettra si è recata in pronto soccorso e considerato che la teste Nicea ha riferito di non aver visto il fratello colpire la cognata o questa ferita.

Pertanto, alla luce di quanto analizzato, si evince la carenza della prova certa circa la sussistenza del fatto e l’imputato va, quindi, assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

- Visto l’art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

Tizio per il reato di cui all’art. 582/1° a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Bassano del Grappa, lì 13.03.07

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere B3 Barbara Tosin

Minuta depositata e dattiloscritta il 16 MAR. 2007

Sentenza depositata in Cancelleria il 16 MAR. 2007

Il Cancelliere B3 Barbara Tosin

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