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Opposizione a sanzione amministrativa: rilevanza probatoria documentazione fotografica – adeguatezza tempistica delle luci semaforiche – divieto di oltrepassare i punti di arresto con luce gialla – assenza obbligo di taratura di dispositivi di rilevazione
Giudice di Pace di Bassano del Grappa 15.06.2007 n.733

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa investito della decisione in merito alla richiesta di annullamento del verbale di contestazione elevato a seguito di infrazione di cui all’art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 C.d.S. per aver attraversato un incrocio con semaforo proiettante luce rossa, si è pronunciato riguardo l’attendibilità delle rilevazioni delle infrazioni de quo rilevate mediante apparecchiatura FTR matricola 2645/2746. Sul punto peraltro si segnala il contrasto giurisprudenziale in relazione alla medesima fattispecie con altro Giudice del medesimo Ufficio di cui alla sentenza n. 778/2007 pubblicata in questo sito in data 22.08.2007.

a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org

Giudice di Pace di Bassano del Grappa

sentenza n. 733/2007 Sent. - n. 271/2007 R.G.

n. 3376 Cron. - Data del deposito 22.06.2007

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del Dr. Avv. Giorgio Dioli

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.271/07 R.G. promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio l’01.03.2007

DA

Tizio, omissis

ATTORE

CONTRO

Comune di Romano d’Ezzelino (VI)

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 22 L.689/81

CONCLUSIONI DELL’ATTORE:

accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte, l’illegittimità dell’impugnato verbale di contestazione n. omissis del 27.12.2006, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino, annullare o comunque dichiarare invalido il medesimo verbale, nonché tutti i successivi provvedimenti collegati od accessori ad esso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

chiede il rigetto del ricorso e la conferma della validità del verbale impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 21.02.2007, depositato in Cancelleria l’01.03.2007, Tizio, quale proprietario del mezzo obbligato in solido, chiedeva l’annullamento del verbale N. omissis del 27.12.2006, redatto dalla Polizia Locale di Romano d’Ezzelino, per la violazione delle norme di cui all’art. 41/co. 11 e all’art. 146/co. 3 del Codice della Strada.

Il Giudice, con ordinanza N. 278/07 reg. cron. in data 01.03.2007, disponeva la provvisoria sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissava al 20.04.2007 l’udienza di comparizione delle parti.

A tale udienza compariva per la ricorrente l’avv. omissis in sostituzione dell’avv. omissis, che si richiamava al proprio ricorso, chiedendo e ottenendo termine per l’esame della documentazione avversaria, nonchè per l’Amministrazione opposta, costituitasi in giudizio il 12.04.2007, l’avv. omissis che depositava memoria di costituzione, alla quale si richiamava.

All’udienza del 18.05.2007 i procuratori delle parti deducevano a verbale e poi, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa per la sentenza, autorizzando il deposito di note conclusive entro il termine del 14.06.2007 e fissando per la lettura del dispositivo l’udienza del 22.06.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e merita pertanto di essere respinto.

Va dunque confermata la validità dell’impugnato verbale, con il quale la Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino ha, non immediatamente, contestato all’odierno ricorrente, quale proprietario obbligato in solido, la violazione delle norme di cui all’art. 41/co. 11 e 146/co. 3 del C.d.S., con la seguente motivazione: “…in data 20.1O.2006....il conducente del veicolo indicato percorreva la S.P. 248 (via Spin) e giunto all‘intersezione semaforizzata con la S.P. .57 superava la linea d’arresto e proseguiva in direzione via Spin direzione Bassano, nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia. La violazione è stata accertata a mezzo di dispositivo ad istallazione fissa, con rilevazione fotografica, denominato “FTR” matricola 2645/2746 omologato con D.M Infr. N. 1129 del 18.03.2004 (ex 3117 del 14.01.1994...)

Il ricorrente pone a fondamento della propria opposizione i seguenti motivi: “A) Sulla posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile”; “B) Sulla mancanza della documentazione fotografica”; “C) Sugli elementi costitutivi del verbale di contestazione”; “D) Sulla durata insufficiente del giallo semaforico”; “E) Sulla questione relativa all‘obbligo della taratura”, sui quali deduce.

L’opposta P.A. deduce, per contro, la legittimità dell’accertamento, controdeduce in merito alle doglianze dell’avversaria e chiede il rigetto del ricorso, allegando documentazione fotografica dell’infrazione ed evidenziando che la sonda di rilevazione si attiva solo con luce semaforica rossa. Allega all’uopo relazione tecnica di Alfa Spa.

Si richiama inoltre al Decreto Dirigenziale Prot. 1129 del 18.03.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo all’omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento ‘FTR’.

All’esitò dell’istruzione, emerge invero la validità della contestazione effettuata dalla Polizia Locale dell’Amministrazione opposta l’infondatezza giuridica delle doglianze della società ricorrente.

Come risulta inconfutabilmente dalla documentazione fotografica, composta di due fotogrammi, depositata in atti, quale allegato alle controdeduzioni dall’Amministrazione opposta, non contestata dallo opponente, la violazione in esame risulta esaustivamente accertata e provata in giudizio. Osserva il giudicante, anche con riferimento alla doglianza sub B), che, in base ai due fotogrammi in atti, il veicolo dell’opponente risulta, dapprima, aver appena superato la linea bianca di arresto, posta a delimitazione dell’incrocio, e, poi, aver proseguito oltre, verso il centro dell’incrocio medesimo, sempre con la lanterna semaforica emanante luce rossa. Quanto alla tempistica delle luci semaforiche, e di cui alla doglianza sub D), ritiene il giudicante, allo stato, adeguati i tempi certificati dall’Amministrazione opposta, anche nell’ambito di altri procedimenti, quali il giallo di via Spin, temporizzato in 5 secondi ed il verde della medesima via, in 51 secondi, o comunque tali da non determinare l’invalidità della contestazione, ciò anche sulla scorta del rapporto dell’11.09.2001 di una commissione di studio del C.N.R., che ha suggerito tempi alquanto inferiori rispetto al giallo suindicato, per velocità massima consentita eguale a quella di 50 km/h, vigente in loco.

Sul punto va evidenziato che anche durante il periodo di accensione della luce gialla, a norma dell’art. 41/co. 10 del C.d.S., i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, salvo che si trovino così prossimi al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza; in tal casi devono sgomberare sollecitamente l’incrocio con opportuna prudenza.

Orbene, come documentato dai due fotogrammi in atti, il veicolo del ricorrente ha oltrepassato la linea d’arresto con luce rossa accesa da 1,4 secondi e ha impegnato l’incrocio dopo 2,9 secondi dall’accensione della luce rossa.

Osserva inoltre il giudicante che il mezzo dell’opponente nei precedenti 5 secondi di durata della luce gialla aveva il tempo di fermarsi in sicurezza, sulla linea di arresto ove si trovava, anche in relazione alla modesta velocità con cui la colonna di mezzi sicuramente procedeva.

Quanto all’eccepita omessa taratura dell’apparecchiatura, regolarmente autorizzata e collaudata, va respinta la relativa eccezione di cui sub E), non essendo tale adempimento legalmente necessario in base alle vigenti disposizioni di legge. Trattasi invero di documentatore fotografico. In tal senso del resto si sono anche espresse le Autorità amministrative preposte, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione opposta, e si è orientata la gran parte della giurisprudenza di merito.

Sulla doglianza di cui sub A), va osservato che l’apparecchiatura in questione risulta posizionata da terra, a circa m 2,50 e che la circolare ministeriale 3.01.2005 fissa a m. 2,20 la relativa prescrizione per soddisfare il requisito della non facile oscurabilità.

Inoltre, per quanto concerne la manomettibilità, va evidenziato che il dispositivo fotografico de quo è posizionato in armadi chiusi a chiave e pertanto non manomettibile se non a seguito di azione delittuosa di scasso.

Sul motivo di cui sub B) e sufficiente osservare che la documentazione fotografica è stata depositata agli atti del giudizio e che il diritto di difesa del ricorrente, al quale questo giudicante è particolarmente attento, non ha subito vulnus alcuno.

Va anche rilevato che l’opponente non deduce alcun vizio formale del verbale de quo, ritualmente notificato al proprietario solidale, e di cui sub C), e che, per il combinato disposto dell’art. 201/co. 1 bis, lett. b con il comma 1 ter dello stesso articolo, allorché il semaforo indica la luce rossa non sono necessarie né la contestazione immediata dell’infrazione, né la presenza degli organi di Polizia in loco.

Giova comunque rilevare che il documentatore fotografico d’infrazione in parola risulta omologato anche per il funzionamento senza la presenza di organi di Polizia e risulta, per comune esperienza, adeguatamente presegnalato.

In buona sostanza tutte le censure proposte sono infondate.

Risultando pertanto acclarata la piena validità di quanto, pur non immediatamente, contestato all’opponente, il ricorso in esame va dunque respinto.

Sussistono adeguati motivi per fissare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente nel minimo edittale di € 138,00, oltre ad € 6,00 per le indicate spese amministrative di notifica e per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

RIGETTA il ricorso proposto da Tizio e, per l’effetto, conferma e convalida l’impugnato verbale di contestazione n. omissis del 27.12.2006, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino;

CONDANNA la ricorrente a pagare all’Amministrazione opposta la somma di € 144,00, di cui € 138,00 per la sanzione amministrativa conseguente all’infrazione commessa, determinata nel minimo edittale, il resto per spese amministrative di procedura;

DICHIARA le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Bassano del Grappa, 15-22 giugno 2007

Il Giudice di Pace Dr. Avv. Giorgio Dioli

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

Sentenza depositata il 22 GIU. 2007

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

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