Opposizione a sanzione amministrativa: dispositivo automatico a rilevazione fotografica FTR – inattendibilità apparecchiature elettroniche - attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa – luce gialla
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa investito della decisione in merito alla richiesta di annullamento del verbale di contestazione elevato a seguito di infrazione di cui all’art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 C.d.S. per aver attraversato un incrocio con semaforo proiettante luce rossa, si è pronunciato riguardo l’inattendibilità delle rilevazioni delle infrazioni de quo rilevate mediante apparecchiatura FTR matricola 2645/2746. Sul punto peraltro si segnala il contrasto giurisprudenziale in relazione alla medesima fattispecie con altro Giudice del medesimo Ufficio di cui alla sentenza n. 733/2007 pubblicata in questo sito in data 22.08.2007.
a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
www.studiolegalegiacetti.it
bassano@tribunale.org
Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 778/2007 Sent. - n. 538/2007 R.G.
n. 3479 Cron.- Data del deposito 29.06.2007
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del Dott. Letterio Balsamo
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 538/07 promossa con ricorso depositato nella Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa il 13/04/2007
DA
Tizio, omissis
OPPONENTE
CONTRO
Comune di Romano d’Ezzelino (VI) Comando di Polizia Locale, omissis
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 22 L.689/81
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
chiede, previa sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati, l’annullamento dei verbali di contestazione di violazione opposti per le ragioni esposte in gravame. In subordine chiede che sia applicata la sanzione al minimo edittale con rifusione in ogni caso delle spese di giudizio;
CONCLUSIONI DELL’ OPPOSTA:
chiede che venga rigettato il ricorso in quanto infondato in diritto e in fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 13/04/2007 l’avv. Daniele Giacetti del foro di Bassano del Grappa, in nome per conto e nell’interesse di Tizio,sopra generalizzato, chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione di violazione dell’art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 del vigente C.d.S. n. omissis elevato il 06/02/2007 presso il Comando della Polizia Locale di Romano d’Ezzelino.
Detta violazione era stata contestata al proprietario del veicolo obbligato in solido Tizio , perché il giorno 26/12/2006 alle ore 15,08 il conducente dell’autovettura targata omissis, di proprietà di Tizio, percorreva la S.P. 248 (via Spin) e giunto all’intersezione semaforizzata con la S.P. 57, superava la linea di arresto e proseguiva in direzione via Spin direzione Mussolente nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia.
La anzidetta violazione non era stata contestata immediatamente al trasgressore ai sensi dell’art. 201 commi 1 bis e 1 ter del vigente C.d.S.,in quanto accertata mediante dispositivo ad installazione fissa con rilevazione fotografica denominato FTR matricola 2645/2746 omologato con D.M. lnfr. N. 1129 del 18/03/2004 (ex 3117 del 14/01/1 994).
Il Giudice con ordinanza n. cron. 538/07 del 18/04/2007 fissava l’udienza del 28 giugno 2007 per la comparizione delle parti.
In detta udienza compariva per l’opponente Tizio l’aw. Daniele Giacetti mentre per il Comune di Romano d’Ezzelino , già costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/06/2007, compariva l’istrutt. di Vig. G. L. munito di delega. A questa stessa udienza le parti, dopo discussione, concludevano come in atti.
Il Giudice di Pace, sempre nella stessa udienza, esaurite le incombenze di rito, acquisita la documentazione offerta, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva a sentenza e di questa dava immediata lettura del dispositivo alle parti presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e l’opposizione può essere accolta.
Parte ricorrente, opponendosi alla pretesa della Amministrazione del Comune di Romano d’Ezzelino, espone svariate censure eccependo a sostegno della nullità del verbale molteplici violazioni di legge ed, in particolare, la violazione dell’obbligo della contestazione immediata, l’assenza sul luogo dell’accertamento degli agenti, la violazione degli obblighi di manutenzione e di rispetto delle prescrizioni di approvazione ed omologazione dei dispositivi automatici ex artt. 192/194 Reg. C.d.S., la mancanza di prova di taratura del dispositivo in un centro accreditato SIT, l’inattendibilità tecnica complessiva del dispositivo, l’insufficienza e indeterminatezza dei tempi di accensione della luce semaforica gialla e, infine, la violazione dell’art. 126 bis C.d.S..
Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento della infrazione si basano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura FTR, prodotta dalla ditta Alfa s.r.l. con sede in Concorezzo (MI), apparecchiatura che al momento della presunta rilevata infrazione era debitamente omologata così come espressamente previsto dalla vigente normativa. Tale omologazione, infatti, era stata ottenuta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1129 del 18/03/2004 di conferma del precedente decreto n. 3117 del 14/01/1994.
Ora , con la modifica introdotta con legge 01/08/2003 n. 214, l’art. 201 Cd.S. al comma 1 bis lett. b) stabilisce che non è necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e, al successivo comma 1 ter, sancisce la non necessarietà della presenza degli agenti di polizia stradale in caso di veicoli che attraversino una intersezione semaforizzata con semaforo rosso, qualora l’accertamento avvenga tramite apparecchiature automatiche debitamente omologate. In materia già la Suprema Corte si era pronunciata con sentenza 17/11/2005 n. 23301 e successiva 11/04/2006 n. 8465 affermando a chiare lettere che “le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo Autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica”.
E’ pur vero che le citate pronunce riguardano violazioni contestate anteriormente all’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 201 C.d.S. ma, in ogni caso, resta attuale l’affermato principio secondo il quale la “istituzionale” rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in un incrocio semaforizzato possono verificarsi senza che l’occhio fotografico, anziché quello umano, possano effettuarne una adeguata valutazione. Sull’argomento, dello stesso tenore sono le seguenti pronunce della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. II, 22/11/2006 n. 24764 e altra in pari data n. 24766, in Guida diritto Sole 24 ore dossier/4, aprile 2007, pag. 35.
Proprio perché l’apparecchiatura automatica sostituisce a tutti gli effetti l’accertatore, appare assolutamente indispensabile che la stessa sia utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo e precisione dato che a questo dispositivo, in buona sostanza, è affidato il compito di trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto. E, pertanto, l’Amministrazione pubblica, nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura per il controllo del traffico, deve accertarsi che l’apparecchiatura sia omologata a funzionare senza la presenza degli agenti, cioè in modo automatico, ma soprattutto deve rispettare con la massima diligenza e precisione tutte le condizioni poste dalla legge e dal provvedimento di omologazione per il suo corretto funzionamento.
L’art. 2 del citato decreto dirigenziale n. 1129 del 18/03/2004 elenca le condizioni che devono ricorrere perché il dispositivo “FTP documentatore fotografico di infrazione”, senza necessità di modifiche od adattamenti, possa essere utilizzato, oltre che in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, anche in modalità automatica nella versione in postazione fissa, senza la presenza dell’organo di polizia.
In primo luogo, stabilisce il provvedimento, “l‘apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile”.
Un esame attento della documentazione fotografica agli atti nonché le chiare risultanze della ispezione superlocale effettuata da questo Giudice in data 03/05/2007 consentono di affermare che l’apparecchiatura posta per il controllo automatico all’intersezione semaforizzata tra la S.P. 248 (via Spin) e la S.P. 57 nel Comune di Romano d’Ezzelino appare avere i requisiti di non manomettibilità e di non facile oscurabilità prescritti dal provvedimento di omologazione. A tal riguardo è necessario precisare che la condizione di utilizzabilità dell’apparecchio in modalità automatica non va verificata a posteriori e, cioè, con onere del ricorrente di provare che la stessa non sia stata manomessa o che non sia stata oscurata nella fase dell’accertamento che lo riguarda, ma va accertata in via astratta nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione, tant’è che non sono mancati chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad alcune Amministrazioni intesi a teorizzare misure e accorgimenti per assicurare la non manomettibilità e non facile oscurabilità del dispositivo (lettera n. 4243/2004 del 03/01/2005). Nel caso che ci occupa un primo apparecchio, nella direzione Bassano-Mussolente, è installato in cima ad un palo ad una altezza di circa mt. 2,10 (alla base del contenitore) e mt. 2,30 (all’obiettivo inferiore) dal suolo non agevolmente raggiungibile da un essere umano di media altezza Nel senso opposto di direzione il dispositivo è allocato sul muro di una casa privata a circa un metro da una finestra laterale che guarda sulla pubblica via e ad una altezza dal suolo di circa mt. 2,60. Non ci si nasconde che la collocazione dei due dispositivi non appare ottimale e avrebbe meritato maggiore attenzione al fine di assicurarne la non manomettibilità e oscurabilità in qualsiasi evenienza anche estrema, portando l’altezza a misure superiori a mt. 3,00/3,50. Pur tuttavia l’attuale collocazione pare soddisfare requisiti minimi previsti dal decreto, anche alla luce delle direttive impartite dal Ministero (lettera cit.) secondo le quali “un’altezza di almeno 2,20 metri, quale ad esempio quella della segnaletica stradale installata sui marciapiedi” potrebbe garantire il soddisfacimento della prescrizione.
Si ritiene, pertanto, che sul punto alcuna censura possa essere accolta.
L’art. 3 del citato decreto dirigenziale n. 1129 del 18/03/2004 prescrive, inoltre, che “le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di in frazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a far eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni”.
L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come “l’insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indica ti da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”. La taratura è indispensabile in quanto rappresenta l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del produttore, sia intervenuti durante l’uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce “taratura”, “il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.
In tema di taratura la legge 11/08/1991 n. 273, relativa alla “Istituzione del Sistema nazionale di taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto Elettrotecnico Nazionale Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30/11/1993 n. 591, e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP “Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)”. In assenza di regolare procedura di taratura, il funzionamento di qualsivoglia apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a garantire e provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Nell’ampio dibattito apertosi sulla questione, da parte di qualcuno si è voluto obiettare che a legge 273/1991 si è limitata ad istituire il servizio o un sistema con relativa disciplina delle procedure tecniche senza, tuttavia, dichiarare la necessità di particolari procedimenti su qualsiasi operazione metrologica da effettuarsi nel nostro Paese. Si è voluto anche obiettare che la legge 273/1991 è precedente al C.d.S. e che, non essendo estranea al suo legislatore, quest’ultimo ha voluto escludere la procedura di taratura per i rilievi di velocità previsti dal Codice della Strada. Le obiezioni non sono condivisibili. Anzitutto sarebbe alquanto strano che una legge nazionale, tra l’altro in linea con la legislazione europea e internazionale, facesse della delicata materia soltanto mera accademia e priva di effetti pratici , cioè non costituisse il punto di riferimento ufficiale scientifico e giuridico per ogni operazione dì misurazione legale. E, poi, la necessità della taratura, e per “taratura” non si può intendere se non la “taratura” legale come disciplinata dalla legge, è condizione imposta espressamente dall’art. 3 del decreto di omologazione. E’ noto che soltanto i centri SIT , previsti dalla legge 273/1991, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di taratura e a rilasciarne apposito certificato che, secondo le norme UNI 30012, deve contenere i dati completi identificativi sia dell’ente che emette il certificato che dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione), l’identificazione univoca di ogni certificato e la data di emissione, i dettagli ambientali (temperatura ed umidità), i campioni di riferimento utilizzati per eseguire a taratura e la loro riferibilità ai campioni nazionali, il risultato della conferma metrologica, l’intervallo di conferma metrologica, ossia il tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura, l’errore minimo ammesso per ogni misura, le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura, l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate. A questa ponderosa documentazione tecnica si riferisce certamente il decreto di omologazione ricordando l’obbligo di conservazione agli atti per almeno cinque anni.
Nel certificato del 25/08/2006 depositato dal Comune di Romano d’Ezzelino rilasciato non dalla stessa ditta produttrice ma dalla ditta Beta noleggiatore ed installatore dell’apparecchio, si dichiara come “favorevole” l’esito del collaudo eseguito e come “funzionante correttamente” l’apparecchiatura. Il certificato rilasciato dall’installatore, naturalmente, non può sostituirsi all’operazione di taratura completa di tutte le procedure metrologiche di prassi e munita delle indispensabili garanzie di opponibilità a terzi. Del resto lo stesso Ministero, nei rispondere a quesiti di Amministrazioni (lett. cit.) , ha chiarito che, a suo parere non ufficiale, “le verifiche e le tarature annuali del dispositivo, previste dal decreto di omologazione, possono essere effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, (ma non il semplice installatore!) ovvero presso centri specializzati di taratura del SIT”. Ma nel caso che ci occupa, trattandosi di dispositivo messo in funzione e collaudato soltanto in data 25/08/2006, come ne fa fede il certificato di collaudo citato, e quindi da meno di un anno, non sembra
sussistere ancora l’obbligo di taratura per il quale il provvedimento di omologazione prevede una cadenza almeno annuale.
Pur tuttavia , poiché la data del collaudo effettuata dalla ditta Beta (25 agosto 2007) viene a porsi prima di quando venne accertata la prima infrazione di cui è causa (24 agosto 2007), almeno per questa non pare possa ritenersi in ogni caso provato il regolare funzionamento del dispositivo e, di conseguenza, il verbale di accertamento non può essere convalidato.
Altra questione sollevata da parte opponente è la congruità dei tempi di accensione della luce semaforica gialla che precede la luce rossa. Al riguardo bisogna osservare che né dal verbale né dagli scatti fotografici né dagli atti di accertamento risultano i tempi di accensione del “giallo”. A detta dell’Amministrazione opposta la durata del giallo è regolata su 5 secondi, come risulta dalla tabella di fasatura esibita , priva però di sicuri e provati riferimenti temporali agli specifici accertamenti.
Ora è vero che il decreto di omologazione stabilisce soltanto che “è necessario che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”. Ed è vero anche che a detta dell’opposta e della ditta noleggiatrice Beta, “l’apparecchiatura entra in funzione esclusivamente all’accendersi della luce rossa della lanterna semaforica”, lasciandosi così intendere che la luce gialla è comunque ininfluente nei meccanismi di accertamento del passaggio con il rosso. Resta però il fatto che, a parere di questo giudicante, senza conoscere in modo provato la durata di accensione della luce gialla e senza averne prima valutata la congruità, non è possibile accertare senza ragionevole dubbio la commissione dell’illecito.
L’art. 41, comma 10 del vigente C.d.S. dispone testualmente che “durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11 (e cioè rosso), a meno che vi si trovino così prossimi , al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni dì sufficiente sicurezza in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”. Come si vede il passaggio con il giallo è sanzionato alla stessa stregua del passaggio con il rosso, ma, a differenza che con il rosso, durante l’accensione della luce gialla è consentita agli automobilisti una manovra di emergenza qualora essi non possano arrestarsi in tempo. E’ chiaro, sia detto per inciso, che la valutazione in concreto della condotta del conducente in tale ipotesi non può essere affidata all’apparecchiatura automatica ma abbisogna della presenza attiva dell’agente sul posto. Da ciò consegue che una durata insufficiente del tempo di “giallo” può comportare che il conducente inizi la manovra di emergenza consentita dal comma 10 con la luce gialla per incappare con il rosso, senza averne ancora la percezione visiva, e far scattare l’accertamento automatico, già al superamento della striscia di arresto. E’ necessario, pertanto, che il tempo di durata del “giallo” sia sufficiente e compatibile coi tempi della manovra di sicurezza.
Il “Rapporto di sintesi” approvato dalla “Commissione di studio per le norme tecniche relative ai materiali stradali, alla progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali del CNR nella riunione del 1 0/09/2001, dopo aver decretato che il tempo di transizione di giallo tra il verde e il rosso viene determinato sulla base della dinamica dei veicoli e che il tempo di giallo dipende dalla velocità massima consentita per i veicoli in arrivo ad un determinato accesso, riporta, in una tabella, i tempi di giallo “suggeriti” in: secondi tre, quattro, cinque, per una velocità rispettivamente di cinquanta, sessanta, settanta Km/h. Ma, a ben vedere, questi parametri, elaborati molto tempo prima delle omologazioni delle apparecchiature automatiche abilitate ai semafori e per ben altri scopi ed utilizzazioni, alla luce di più recenti approfondimenti ed esperienze, sono risultati largamente insufficienti e inadeguati con riferimento ai tempi medi di azione e reazione di un conducente “medio”, ai diversi tempi di arresto per motoveicoli, autoveicoli, veicoli industriali ed autoarticolati, alle diverse sagome dei veicoli, alle più svariate caratteristiche e misure delle intersezioni stradali, ecc. E’ stato accertato, ad esempio, che un camion che, alla velocità di 50 Km/h, percepisca il giallo oltre il limite dell’arresto in sicurezza (33,1 m. prima dell’incrocio) ha bisogno di almeno 5,7 secondi per sgomberare in sicurezza una normale area di intersezione.
Ora, nel caso specifico del semaforo di Spin in esame, il dispositivo automatico è collegato e comandato dalla centralina per mezzo di due spire di induzione, poste sotto il manto stradale e poco prima della linea di arresto. Le due spire in pratica segnalano unicamente l’attraversamento dell’intersezione con la luce rossa, sicchè se l’automobilista transita quando è accesa a luce gialla il fatto non viene rilevato dalla macchina e di conseguenza non viene segnalata l’infrazione. Ma questo, come già si è potuto constatare, non salva l’apparecchiatura da errori perché, alla luce dell’art. 41, comma 10, assume cruciale rilevo anche la temporizzazione del periodo di accensione della luce gialla, laddove debbano essere considerati i tempi di percezione umana sia dell’accensione della luce che dell’impossibilità di arrestarsi in sicurezza, oltre che lo spazio per l’arresto. Ciononostante, dato che il regolamento C.d.S. non indica un tempo di accensione prestabilito, ogni Amministrazione decide in modo del tutto autonomo come programmare la centralina temporizzata per dosare i tempi del verde, del giallo e del rosso, determinando così la reale capacità dell’apparecchiatura di incidere con maggiore o minore tolleranza, o ragionevolezza che dir si voglia, sulla condotta degli automobilisti. Proprio per questa ragione il Giudice di Pace di Saronno, reputando arduo dimostrare da parte del ricorrente che il mancato arresto fosse stato determinato dalla mancanza di condizioni di sufficiente sicurezza, ha ritenuto di dover far ricorso alle presunzioni. E così, partendo dai fatti noti (tempo di accensione della luce gialla 4/5 secondi, il tempo in cui è scattato il rosso, constatazione che ad una velocità di 50 Km/h si percorrono in un secondo 13,68 mt., il tempo di reazione impiegato per recepire la luce gialla che è quantificabile in almeno 1 secondo) ha dedotto che per arrestarsi in sicurezza alla velocità di 50 Km/h occorrono almeno 28 metri e quindi più di due secondi che diventano più di tre secondi con i tempi di percezione. Il Giudice ha poi considerato il tempo di percezione necessario a valutare se esistono le condizioni per arrestarsi in sicurezza o meno che porta a ben oltre 4 secondi in linea di principio e in una situazione di assoluta calma all’incrocio, il tempo minimo per arrestarsi in sicurezza. Bisogna dire che altri studi di grande autorevolezza scientifica elevano, e di molto, i tempi minimi per l’arresto in sicurezza. Sicchè, con decisione assolutamente condivisibile, il Giudice di Saronno ha statuito che il tempo di accensione della luce gialla di un semaforo governato automaticamente deve garantire sufficientemente all’automobilista la possibilità di compiere tutte le attività necessarie per eseguire l’arresto della propria vettura in condizioni di sicurezza e in qualsiasi situazione di traffico e di circostanze. E tutto questo, naturalmente, senza tener conto delle circostanze variabili che possono insorgere in un incrocio, circostanze che per le loro caratteristiche non sono certamente rilevabili dal dispositivo automatico, come la nebbia, la pioggia, il traffico, intenso, le manovre degli altri utenti fuori dal campo visuale dell’obiettivo, gli incolonnamenti, gli arresti improvvisi, le sagome dei veicoli che precedono, la incombente presenza di mezzi pesanti, gli stessi tempi di frenata tecnica e di arresto che sono diversi a seconda dell’anno in cui le vetture in circolazione sono state omologate e revisionate.
La metodologia adottata con apprezzabile chiarezza dal Giudice d. P. di Saronno appare largamente condivisibile e può essere applicata proficuamente al caso che ci occupa. E, pertanto, alla luce di quanto detto, la durata del “giallo” di 4 o 5 secondi del semaforo posto all’intersezione di località Spin, posto che questa e non altra sia stata la durata di accensione prefissata e mantenuta al momento dell’accertamento, cosa di cui non c’è certezza documentale provata, appare insufficiente ed inadeguata.
Di conseguenza, nel momento in cui il semaforo proietta luce rossa da meno di una minima frazione di secondo, non possiamo avere certezza che sussistano le condizioni per l’arresto in sicurezza, come dispone l’art. 41 comma 10 C.d.S., poiché l’impegno dell’incrocio semaforizzato si può verificare quando l’automobilista ha solo percepito la presenza della luce gialla e non anche l’avvenuto passaggio al rosso. C’è da dire, inoltre, che la considerazione di cui sopra è talmente evidente e fondata che le apparecchiature di ultima generazione già consentono, oltre un maggior numero di scatti fotografici al fine di rendere più certe le varie fasi dell’accertamento sottratte ad occhio umano, anche l’indispensabile indicazione sui fotogrammi di rilevamento dei tempi del giallo oltre che del rosso.
In questa ottica è naturale che assuma rilievo fondamentale a posizione del veicolo rispetto alla linea di arresto, come ritratta nel primo fotogramma, che il provvedimento di omologazione prescrive “all’atto del superamento della linea di arresto” e non dopo. Il fotogramma, infatti, non appare assolutamente idoneo a dimostrare l’infrazione allorchè ritragga l’auto con le ruote posteriori già sulla linea di arresto, o addirittura già oltre la linea di arresto, e da appena pochissime frazioni centesimali di secondo dall’accensione del rosso, per la semplicissima ragione che in questa situazione non è possibile stabilire se l’auto, eventualmente in manovra di emergenza (art. 41 comma 10 C.d.S.), possa o meno aver attraversato, con la parte anteriore, la linea di arresto quando la luce del semaforo era già rossa e non ancora gialla. In altre parole, per essere più chiari, in tale situazione non è possibile stabilire se l’automobilista, all’atto dell’attraversamento della striscia, aveva o meno la percezione della luce rossa e non ancora della luce gialla.
In questo senso cfr, Magistratura di Pace (GDP di Lecce 15/04/2005) di Saranno, di Taranto (n.5459/06 del 06/10/2006; n. 5955/06 del 21/12/2006), di Como (gennaio 2007), di Bologna (sent. del 05/02/2007).
Per la verità parte opposta ha depositato nel corso del giudizio una nota ad essa pervenuta in data 06/02/2007 dalla ditta Beta, che come si è visto è il noleggiatore ed installatore del dispositivo e non il produttore, con la quale viene precisato che “il fatto che in alcune foto la vettura sia appena passata sopra le spire è dovuto principalmente da due fatti. 1) l’apparato fotografico necessita di un tempo tecnico benché minimale per scattare la prima foto; 2)la velocità elevata del veicolo non permette sempre di avere la prima foto sopra le spire”. La precisazione tecnica, tuttavia, a parere di questo giudicante, se vera, rimane ininfluente ai fini del raggiungimento della prova necessaria per un corretto accertamento della responsabilità del cittadino automobilista la cui auto, comunque, viene fotografata non all’atto dell’attraversamento della striscia, allorchè c’è certezza che lo stesso ha avuto già la percezione del rosso - come prescrive il provvedimento di omologazione - ma quando l’attraversamento sta per concludersi o addirittura si è concluso L’annotazione tecnica, al contrario, da’ conferma della oggettiva “delicatezza”, se non imperfezione, della apparecchiatura automatica per la quale, sempre a parere di questo giudicante, sono necessari severi collaudi e periodiche rigorose verifiche e tarature onde assicurarne la massima attendibilità ed opponibilità giuridica a terzi.
Nello specifico risulta in modo chiaro dal primo fotogramma dell’accertamento del 26/12/2006 che il veicolo aveva già totalmente superato con le ruote posteriori la linea di arresto quando la luce rossa si era accesa soltanto da 0,24 secondi.
Concludendo, nella fattispecie esaminata non è stata raggiunta a prova sufficiente perché possa considerarsi accertata la responsabilità dell’odierno opponente.
Ora, in virtù dell’applicazione delle norme del codice di rito al procedimento di opposizione relativamente agli aspetti non contemplati dalla legge 689/1981, occorre porre attenzione a quanto disposto dal penultimo comma dell’art. 23 della citata legge, il quale disponendo che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente” inverte a favore di chi agisce in giudizio il tradizionale onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..
Si impone quindi alla P.A. resistente-convenuta di allegare non i fatti estintivi o modificativi del rapporto ma quelli costitutivi quale a sussistenza dei presupposti per comminare la sanzione. Sul punto la giurisprudenza è conforme stabilendo che “le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall’opponente sicchè l’opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A.” (Cass. 07/06/2000 n. 7673). Spetta quindi alla pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento provare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito non potendo ricorrere a presunzioni legali che non possono essere stabilite a favore della stessa Autorità (Cass. 25/08/1997 n, 7951), mentre l’opponente ha l’onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d’ufficio.
L’art. 23 della legge 689/1 981 va quindi interpretato nel senso di addossare alla P.A. anziché all’opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa (ancora Cass. 26/06/1992 n. 8031), delineando così, come rileva la dottrina, un meccanismo analogo all’opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento disciplinato dagli art. 633 e segg. c.pc..
Per tutte le considerazioni fin qui esposte, che evidenziano la mancanza di prova certa circa la condotta illecita dell’automobilista e, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dal ricorrente, si impone l’accoglimento del ricorso in forza dell’art. 23 della legge 689/1981 che stabilisce che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.
Sussistono giustificati motivi perché possa disporsi la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza e eccezione:
1) ACCOGLIE l’opposizione di cui al ricorso presentato in data 13/04/2007 da Tizio contro il Comune di Romano d’Ezzelino (VI);
2) ANNULLA il verbale di contestazione di violazione dell’art.41 comma 11 e dell’art.146 comma 3 del vigente C.d.S. elevato dalla Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino (VI) il 06/02/2007 n. omissis a carico di Tizio proprietario dell’autoveicolo targato omissis, obbligato in solido;
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese legali di giudizio.
Così deciso in Bassano del Grappa, lì 28 giugno 2007.
Il Giudice di Pace dr. Letterio Balsamo
Il Cancelliere C2 dott.ssa Orsolina Caretta
Depositato in cancelleria il 29 GIU. 2007
Il Cancelliere C2 dott.ssa Orsolina Caretta