Diffamazione aggravata ex artt. 595 CP e 61 n. 10 CP: diffamazione di un Pubblico Ufficiale - comunicazione plurima implicita – propalazione minima - sussistenza del reato
a cura dell'
Avv. Daniele Giacetti
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Giudice di Pace di Bassano del Grappa
sentenza n. 30/2007 Sent. - n. 56/2006 R.G.
Data del deposito 28.03.2007
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon, in funzione di Giudice Penale, alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di Tizio, omissis
LIBERO, PRESENTE
IMPUTATO
Del reato di cui agli artt. 595 CP e 61 n. 10 CP: perché, comunicando con il Luogotenente della Guardia di Finanza Caio, appartenente alla Sezione di P.G. presso questa Procura della Repubblica (il quale per la sua qualifica propalava il tutto ai suoi diretti superiori, non potendone certamente esimersi dal farlo e di questo ne era ben cosciente Tizio), offendeva la reputazione di Sempronio, maresciallo della Guardia di Finanza, p.u., assumendo che “un non meglio precisato maresciallo dei Carabinieri del Comando Stazione di Pove del Grappa, al quale sarebbero stati consegnati centocinquantamilioni (150.000.000) delle vecchie lire, e quest’ultimo ricevuta tale somma di danaro l’avrebbe consegnata al Sempronio, il quale l’avrebbe recapitata in un secondo momento al suo superiore diretto Capitano Mevio e che quest’ultimo, dopo aver preso contatti con i colleghi verificatori di Treviso, avrebbe rimesso detta somma al fine di ammorbidire i controlli fiscali in corso nei confronti degli amici imprenditori di Tizio”; fatto commesso nei confronti di un pubblico ufficiale.
In Bassano del Grappa il 01 .08.2003
Con l’intervento:
- del Pubblico Ministero Dott.ssa Zanin Silvia
- dell’avv. omissis, difensore d’ufficio dell’imputato
- dell’avv. omissis, difensore della parte offesa Sempronio, costituitosi parte civile, presente
- Le parti hanno concluso come segue:
Pubblico Ministero: ritenuta provata la penale responsabilità dell’imputato, ne chiede la condanna alla pena della multa di € 350,00=.
Avv. omissis: deposita conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni nella misura di € 5000,00 o in quella maggiore o minore somma accertata e liquidata in via equitativa. In subordine il risarcimento dei danni di p.c. da liquidarsi in separato giudizio con provvisionale ex art. 540 cpp pari ad € 2500,00 o quella somma ritenuta di giustizia. Spese legali rifuse nella somma che il Giudicante riterrà liquidare.
Avv. omissis: assoluzione dell’imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tizio veniva citato a giudizio a per rispondere del reato di cui agli artt. 595 e 61 n.10 CP come in rubrica ascrittigli.
All’udienza di comparizione del 5/7/06 l’avv. omissis depositava atto di costituzione di parte civile e il Giudice, in assenza di presupposti conciliativi tra le parti, dichiarava aperto il dibattimento, acquisiva la documentazione prodotta, ammetteva tutte le prove richieste e rinviava per l’esame dei testi al 12/12/06.
All’udienza del 12/12/06 l’avv. omissis depositava nomina con procura speciale a difensore di fiducia dell’imputato, in sostituzione dell’avv. omissis per il quale depositava rinuncia alla difesa, e comunicazione di impossibilità a presenziare all’udienza dell’imputato, per cui chiedeva un rinvio. Il Giudice rigettava la richiesta di rinvio per entrambe le motivazioni, procedeva all’esame dei testi Sempronio - p.o. e Caio e rinviava per l’esame dell’imputato e la discussione al 20/02/07, successivamente al 21/02/07 ed ulteriormente al 7/3/07 per impedimento dell’imputato a comparire.
All’udienza del 07/03/07 l’avv. omissis dichiarava di rinunciare alla difesa dell’imputato, come già anticipato via fax in data odierna, e il Giudice nominava difensore d’ufficio l’avv. omissis, presente in aula, e rinviava per il medesimo incombente al 14/3/07.
All’odierna udienza del 14/3/07 l’avv. omissis deposita istanza di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dal Giudice per insufficienza dei requisiti richiesti pena l’inammissibilità. Le parti quindi discutono la causa concludono come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruzione dibattimentale il Giudice rileva che appare pienamente provata la condotta delittuosa dell’imputato.
Invero il teste Caio ha riferito, confermando integralmente quanto dichiarato dalla p.o. in dibattimento e nella denuncia -querela, di aver sentito dire dall’imputato le frasi diffamatorie di cui al capo di imputazione. Più precisamente il teste Caio, Isp. Resp. della sezione PG della Guardia di Finanza, riferiva che l’imputato si era recato presso il suo ufficio per dei chiarimenti su un avviso di presentazione e che, in quell’occasione, gli diceva di aver consegnato la somma di 150.000.000 delle vecchie lire a un maresciallo dei Carabinieri che avrebbe dovuto consegnarla al Sempronio che, a sua volta l’avrebbe fatta recapitare al Capitano Mevio per “ammorbidire” i controlli fiscali da parte di colleghi della Guardia di Finanza di Treviso in favore di amici imprenditori trevigiani di Tizio.
Il reato di diffamazione appare, pertanto, pienamente provato avendo l’imputato offeso l’altrui reputazione, peraltro di un Pubblico Ufficiale, comunicando implicitamente con una pluralità di persone. Se, infatti, la comunicazione con più persone è elemento costitutivo del delitto di diffamazione, nel caso in cui un reclamo a contenuto diffamatorio sia presentato ad una pubblica autorità, come nel caso di specie, è implicita la partecipazione del suo contenuto ad una pluralità di persone, essendo predisposta tutta una serie di adempimenti formali ai quali sono preposte diverse persone (Cass. 7333/89). Ciò che, peraltro, è avvenuto come riferisce il teste Caio (“emisi un rapporto di servizio e informai in primis il Procuratore e successivamente, su richiesta dell’allora com. magg. Cesare, gli consegnai una copia..”).
Trattandosi poi di un reato formale ed istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva dell’altrui reputazione diviene irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie una maggiore espansione quando si sia realizzata la propalazione minima (Cass., I, 1524/79).
Inoltre, in ordine al contenuto della notizia propalata, si ritiene che lo stesso sia particolarmente lesivo della reputazione della p.o., trattandosi di un pubblico ufficiale e di un fatto relativo alla sua attività. Quanto riferito è venuto, quindi, a ledere gravemente quella opinione o stima di cui l’individuo gode all’interno della società e del suo ambiente lavorativo (Cass., V, 3247/95).
Risultano, quindi, provati sia l’elemento oggettivo, costituito nella libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione nonché l’elemento soggettivo costituito nel dolo generico.
Va, quindi, dichiarata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto delittuoso allo stesso ascritto in rubrica.
Ciò posto, non concesse le attenuanti generiche visti i precedenti penali, attesa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 c.p., lo condanna alla pena che appare congrua, ex art. 133 c.p., considerato il comportamento tenuto dall’imputato nel corso di tutto il procedimento (assenza a tutte le udienze, richieste di rinvii ingiustificati, richiesta di esame a cui poi non si è sottoposto) di €1.600,00 di multa (p.b. 1.200,00 aumentata per l’aggravante ex art. 61 n. 10 c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali. Quanto alle richieste civilistiche, si rileva che, conseguentemente alla responsabilità penale dell’imputato, vi è la condanna dello stesso al risarcimento dei danni morali consistenti nella sofferenza psicologica patita da Sempronio e che si ritiene equo quantificare in €3.000,00, tenuto conto della gravità dei fatti diffamatori raccontati e diffusi all’interno del suo stesso ambiente di lavoro che ha comportato evidente imbarazzo, umiliazione e perdita di stima da parte dei colleghi.
L’imputato, altresì, va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio liquidate, in via equitativa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
Tizio responsabile del reato ascrittogli ex art. 595 e 61 n. 10 CP e, non concesse le attenuanti generiche, considerata l’aggravante contestata, lo CONDANNA alla pena di €1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l’art. 538 cpp
CONDANNA
L’imputato al risarcimento dei danni in favore di Sempronio, costituito parte civile, danni che liquida in €3.000,00, oltre alle spese di costituzione di parte civile che liquida in €2.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Dichiara la pena interamente estinta per effetto dell’indulto ex Lege 241/06.
Bassano del Grappa, 14 marzo 2007
Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon
Il Cancelliere B3 Barbara Tosin
Minuta depositata e dattiloscritta il 16 MAR. 2007
Sentenza depositata in Cancelleria il 28 MAR. 2007
Il Cancelliere B3 Barbara Tosin